Nel caso in cui la situazione scolastica complessiva dello studente si presenti allo scrutinio finale non tanto grave, tale da escludere, di per sé stessa e con estrema sicurezza, la non promozione alla classe successiva, deve applicarsi la norma eccezionale e derogatoria relativa all'ammissione alla classe successiva con debito formativo, prevista dalla legge per colmare qualche insufficienza non grave.

Cassazione civile, sez. II, 6 settembre 2002, 4648

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