La discrezionalità tecnica del giudizio formulato dal consiglio di classe non può essere oggetto di un sindacato nel merito della valutazione ma può essere oggetto di censure solo per la sua manifesta irragionevolezza o illogicità.

Tar Lombardia sez, IV, 3/10/2011, n.2367

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account