Il bando del corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado istituito per l'a.a. 2014/2015 non prevede la sanzione dell'esclusione dall'esame finale, a seguito dell'assenza giustificata dalle attività di tirocinio e laboratorio; sicchè, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di esclusione gravato, adottato nonostante la candidata abbia giustificato le assenze con i certificati medici attestanti lo stato di malattia, atteso che l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire e indicare le modalità di recupero delle attività in questione.
T.A.R. sez. III - Roma, 23/03/2017, n. 3855








