Al riguardo dell'attività di insegnanti presso la scuola dell'infanzia, l'indennità aggiuntiva non soltanto risulta chiaramente "assorbita" dall'indennità professionale ex art. 37 comma 6 CCNL Enti Locali del 1995, ma risulta altresì espressamente disapplicata dal successivo art. 47 del medesimo contratto. Per cui dall'1.12.1995 il Comune non poteva che erogare (solamente) l'indennità professionale.

Corte appello sez. lav. - Bari, 23/05/2017, n. 1305

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