In tema di riposi giornalieri della madre e del padre, la ratio del combinato disposto degli artt. 39 e 40, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, deve essere individuata nell'esigenza di garantire la presenza, alternativamente, di uno dei due genitori (con la eccezione del parto plurimo disciplinata dall'ari 41, in cui le ore aggiunte a quelle ordinarie possono essere utilizzate da entrambi).
In ragione del fatto che numerosi settori dell'ordinamento considerano la figura della casalinga come lavoratrice, va valorizzata la ratio dell'art. 40, d.lg. 26 marzo 2001 n. 151, volto a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio allorquando la madre non ne abbia diritto in quanto lavoratrice non dipendente e pur tuttavia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato.
TAR ABRUZZO n.332 - Sez. I — 10 maggio 2012








