La sanzione disciplinare è illegittima qualora il datore di lavoro non abbia consentito al lavoratore di rendere le giustificazioni orali, benché quest'ultimo abbia presentato la relativa richiesta oltre il termine di cinque giorni entro il quale il lavoratore deve essere sentito a sua discolpa ai sensi dell'art. 7 della 1. n. 300 del 1970. Corte di Cassazione Sez. Lav. 12 novembre 2015, n. 23140
Secondo la Suprema Corte il termine di cinque giorni assegnato al lavoratore per l'esercizio del diritto di difesa a fronte della contestazione disciplinare ricevuta, non è configurabile alla stregua di un termine decadenziale, con la conseguenza che una volta decorso il predetto termine, resterebbe preclusa la facoltà di esercizio di tale diritto.
L'indicazione legale del predetto termine di cinque giorni vale soltanto a fissare il dies a quo a partire dal quale il datore di lavoro può manifestare la volontà di licenziare, ma non preclude al lavoratore di difendersi fino a che non sia stato adottato il provvedimento sanzionatorio, nel qual caso il datore di lavoro è tenuto a dare corso al richiesto esercizio del diritto di difesa, nel rispetto, comunque dovuto, del principio del contraddittorio. Sulla base di tali premesse la Suprema Corte ha conclusivamente ritenuto che, ancorché il termine di cinque giorni dalla ricezione della contestazione disciplinare - fissato dal datore di lavoro sulla base dell'art. 7,1. n. 300/1970, ed entro il quale il lavoratore deve manifestare la volontà di essere sentito a sua discolpa - non sia rispettato dal lavoratore, tuttavia la sanzione disciplinare va comunque considerata illegittima se, prima della sua inflizione, il datore di lavoro abbia ricevuto la manifestazione di volontà del lavoratore e ciononostante l'abbia ignorata.








