In capo al datore che intende intimare un licenzia­mento per giustificato motivo oggettivo incombe l'onere di provare l'impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell’ambito dell’organizzazione aziendale. Tale impossibilità, pe­rò, deve essere circoscritta alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all'interno dell'azienda. L’onere probatorio, interamente a carico del datore di lavoro, può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria. Tuttavia, la prova suindicata non deve essere intesa in modo rigido, dovendosi esigere dallo stèsso lavoratore che impugni il licenziamento una collaborazione nell'ac­certamento di un possibile repechage con mansioni diverse e anche inferiori a quelle originariamente svolte, mediante l'allegazione della esistenza di altri posti di lavoro nei quali egli poteva essere utilmente ricollocato; a tale allegazione, poi, corrisponde l'onere del datore di lavoro di provare la non utilizzabilità del lavoratore nei posti predetti, da intendersi assolto an­che mediante la dimostrazione di circostanze indizia­rie, come l'assenza di altre assunzioni in relazione al­le mansioni del dipendente da licenziare.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 12 agosto 2016, n. 17091

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