Il rapporto di lavoro con il disabile, salvo che per alcuni aspetti determinati, non è un rapporto speciale. Nel diritto del lavoro comune, una volta che le mansioni attribuite al lavoratore disabile siano compatibili con la sua disabilità, non sussiste un diritto di questi a vedere immodificato l'orario di lavoro, una volta che lo stesso abbia la durata consentita dal contratto collettivo, rientrando la specifica articolazione dell'orario di lavoro nell'ambito dello jus variandi del datore di lavoro.
Nel caso di specie si discuteva della legittimità della decisione del dirigente scolastico che, per ragioni oggettive di tipo organizzativo, aveva unilateralmente modificato l'orario di lavoro di un dipendente con certificazione handicap.
Tribunale di Modena, sez. lav., ordinanza 18 gennaio 2008








