La Corte di Cassazione, Sez. Lav., con l'ordinanza del 23 maggio 2022, n. 16580 ha affermato che è configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima. Si resta invece al di fuori della responsabilità ove i pregiudizi derivino dalla qualità intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili.
Il caso riguarda una dipendente di un Istituto scolastico che ha proposto ricorso al fine di ottenere il risarcimento del danno per comportamenti mobbizzanti o comunque indebitamente lesivi, posti in essere dal datore di lavoro nei suoi confronti.
La Corte d’Appello di Genova, riformando la sentenza del giudice di primo grado, aveva confermato la reiezione della domanda di risarcimento del danno per i suddetti comportamenti, pretesamene costituenti mobbing e/o diverso illecito civile.
Nel respingere il ricorso la Corte d'Appello aveva dato atto che le condotte allegate in causa sarebbero state sostanzialmente pacifiche tra le parti, ed ha ritenuto, da un lato, che il datore di lavoro avesse fornito punto per punto chiarimenti e ragionevoli motivazioni dei comportamenti tenuti e dei fatti verificatisi; escludeva, quindi, che si potesse ravvisare una strategia persecutoria, posta in essere nei riguardi della lavoratrice, la cui sindrome depressiva fosse riconducibile ad una sua particolare risposta soggettiva rispetto alle decisioni organizzative.
La lavoratrice contro la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di due motivi di gravame che, in ragione dei plurimi profili sollecitati, hanno nella sostanza imposto alla Corte di Cassazione di ripercorrere l’intera fattispecie del mobbing, pur secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni sollevate da parte ricorrente, per giungere comunque alla conferma della sentenza di merito ed al rigetto del ricorso della lavoratrice.
La Corte di cassazione traccia i confini interpretativi fra mobbing, straining e responsabilità ex art. 2087 cod. civ., all’esito della recente ed intensa elaborazione operata dalla giurisprudenza di legittimità.
Anzitutto la Suprema Corte ritiene di ricordare che la fattispecie del mobbing si configura, ove ricorra l'elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro, e quello soggettivo dell'intendimento persecutorio nei confronti della vittima.
Diversamente ha chiarito la suprema corte potrebbe configurarsi il fenomeno dello straining, quando vi siano comportamenti stressogeni scientemente attuati nei confronti di un dipendente, anche se manchi la pluralità̀ delle azioni vessatorie o esse siano limitate nel numero, così come nel caso in cui il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori.
Anche in suddetto caso, al di là delle denominazioni, la posizione della Cassazione si assesta lungo la falsariga della responsabilità dolosa o anche colposa del datore di lavoro, il quale indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ..
Il datore di lavoro sarebbe comunque responsabile, qualora a fronte di un mero inadempimento, imputabile anche solo per colpa, che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ciò̀ secondo le regole generali relative alla responsabilità̀ contrattuale (artt. 1218 e 1223 cod. civ.).
Al contrario, secondo la Suprema Corte ci si troverebbe oltre il perimetro della responsabilità datoriale, quando i pregiudizi derivino dalla qualità̀ intrinsecamente ed inevitabilmente usurante della ordinaria prestazione lavorativa o il tutto si riduca a meri disagi o lesioni di interessi privi di qualsiasi consistenza e gravità, come tali non risarcibili.
Nel caso in esame la Suprema Corte, pur ritenendo che la ricorrente abbia potuto sviluppare, in ragione anche dell'attività lavorativa, una sindrome depressiva, è stato motivato che l’insorgenza della patologia fosse in realtà da ricondursi ad una particolare risposta soggettiva rispetto alle decisioni organizzative, assunte dalla dirigenza scolastica e, di conseguenza, fosse da escludere il diritto al risarcimento.
In conclusione la Suprema corte precisa che le condizioni ordinariamente usuranti dal punto di vista psichico per effetto della ricorrenza di contatti umani in un contesto organizzativo e gerarchico, per quanto possano eventualmente costituire fondamento per la tutela assicurativa pubblica, non sono in sé fonte di responsabilità̀ datoriale, qualora non si ravvisino gli estremi della colpa comunque insiti nel disposto dell'art. 2087 cod. civ., che regola anche tale fattispecie.








