La Corte di cassazione. Sez. Lav., 7 ottobre 2025, n. 26956, ha affermato che le informazioni rese dal lavoratore a mezzo WhatsApp per provare la gravità della malattia sono irrilevanti.

Qualora la contrattazione collettiva preveda la non computabilità ai fini del periodo di comporto delle assenze dovute a "patologie gravi", da intendersi come quelle che richiedono la sottoposizione a terapie salvavita, il lavoratore è tenuto a trasmettere al datore di lavoro la certificazione medica che attesta la natura e la gravità della patologia, non assumendo alcun valore probatorio ai fini medico-legali le comunicazioni da questo inviate tramite messaggi WhatsApp.

La Corte di Appello, riformando la sentenza del Tribunale, ha respinto l'impugnazione proposta da un lavoratore avverso il licenziamento intimatogli dalla Società datrice di lavoro per superamento del periodo di comporto.

Secondo la Corte di Appello, doveva ritenersi provato che il lavoratore aveva cumulato assenze per malattia per un numero di giornate superiore al

limite stabilito per la conservazione del posto dal CCNL, mentre doveva escludersi che, nella specie, ricorresse l'ipotesi di non computabilità delle assenze prevista dalla disciplina contrattuale in ipotesi di "malattie particolarmente gravi", atteso che la clausola contrattuale andava interpretata come riferita a patologie che richiedevano la sottoposizione a terapie salvavita e che non era stato provato che la malattia di cui soffriva il lavoratore fosse grave a tal punto, non riportando i certificati medici inviati all'azienda la dicitura "patologia grave che richiede terapia salvavita".

Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte di Appello aveva errato nell'interpretare la clausola contrattuale che esclude la computabilità delle assenze dovute a "malattie particolarmente gravi" come riferita esclusivamente alle terapie salvavita ed altresì censurando la pronuncia del Collegio nella parte in cui aveva escluso che, nella specie, detta condizione fosse stata provata, essendosi egli sottoposto a terapia dialitica ed avendo egli costantemente informato il datore di lavoro, con messaggi "WhatsApp" inviati al responsabile di filiale, in ordine alla natura della patologia ed alla terapia somministratagli.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del lavoratore, rilevando che, posta la natura di "clausola elastica" della nozione di "malattie gravi" prevista dalla contrattazione collettiva ai fini dell'esclusione dal computo del comporto per malattia, la Corte d'appello l'aveva correttamente interpretata, ritenendo che solo in caso di terapie salvavita, ovvero di trattamenti indispensabili per la sopravvivenza o per il miglioramento della qualità della vita del lavoratore ammalato, sia consentito derogare parzialmente ai criteri di computo del periodo di comporto.

Secondo la Corte, ancorchè non vi sia dubbio sul fatto che quella emodialitica sia una terapia salvavita, la sopravvenienza di una malattia grave che richieda un siffatto trattamento deve risultare dalla certificazione medica che il lavoratore è tenuto, a norma del contratto collettivo, ad inviare al datore di lavoro, cui non può essere attribuito l'onere di determinare la natura e la gravità della patologia sofferta dal lavoratore.

Inoltre, nella specie, a fronte del fatto che i certificati medici inviati dal lavoratore all'Azienda, durante l'assenza per malattia, non riportavano la dicitura "patologia grave che richiede terapia salvavita", nessun valore medico-legale poteva essere

attribuito ai messaggi "WhatsApp" con cui il lavoratore ammalato aveva comunicato al datore di lavoro la natura e l'andamento della patologia, di talché, come correttamente ritenuto dalla Corte d'appello, non era stata raggiunta la prova

del fatto che la malattia che affliggeva il lavoratore fosse qualificabile come "grave" ai fini dell'esclusione dal computo del periodo massimo di comporto.

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