Il Tribunale di Roma, 3a Sez. Lav., 4 ottobre 2025, n. 9750, nella sentenza in commento ha fissato i criteri di individuazione del giudice competente in materia di lavoro agile. Quando nell'accordo individuale di lavoro agile viene assegnata come luogo di lavoro l'abitazione del lavoratore, la competenza territoriale è del giudice nella cui circoscrizione si trova tale abitazione
Il tribunale era territorialmente competente a giudicare l'impugnativa di licenziamento promossa dal lavoratore riferendo il criterio di individuazione all'ubicazione dell'abitazione del ricorrente, ma non riferendolo alla sede aziendale. Il datore di lavoro aveva così eccepito che, in base alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 6 aprile 2025, n. 9077), sebbene il concetto di «dipendenza aziendale» di cui all'art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., debba essere inteso in senso lato, in armonia con la finalità di garantire che il foro speciale del lavoro sia il più possibile prossimo alla prestazione lavorativa, occorre pur sempre la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo ove il lavoratore presta la propria opera con l'organizzazione aziendale.
In altri termini, come espresso nella massima di legittimità, «per la ravvisabilità di un'identificazione del luogo di espletamento dell'attività lavorativa quale dipendenza, occorre un significativo collegamento funzionale con il datore di lavoro, tale da escludere che il lavoratore possa scegliere liberamente il luogo dal quale offrire la propria prestazione e, quindi, incidere sull'individuazione dei criteri legali per la delibazione sulla competenza per territorio secondo una propria insindacabile scelta»: l'abitazione del lavoratore, quale luogo di svolgimento della prestazione, non può assurgere, di per sé, a «dipendenza aziendale» in difetto dell'allegazione di alcun altro elemento significativo o collegamento oggettivo o soggettivo con l'organizzazione datoriale.
Il tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di incompetenza territoriale poiché, nel caso di specie, nell'accordo individuale di lavoro agile era stato stabilito che la «sede/domicilio» ove il lavoratore avrebbe svolto le sue ore di lavoro in smart working fosse presso l'abitazione del dipendente, il quale non aveva scelto solo «di fatto» di lavorare presso l'abitazione; al contrario, con tale accordo era stato lo stesso datore di lavoro ad avere assegnato al lavoratore il luogo della prestazione da remoto, istituendo così un collegamento di tale luogo con l'organizzazione aziendale, dal momento che vi aveva assegnato formalmente il lavoratore e organizzato la sua prestazione lavorativa.










