23 novembre 2025  Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 30779/2025

La Corte di Cassazione ha depositato il 23 novembre 2025 la sentenza n. 30779/2025, una pronuncia di grande rilievo nel contenzioso sul precariato scolastico e l’abuso della reiterazione dei contratti a tempo determinato

1. Il caso concreto

La vicenda trae origine da una controversia instaurata da una docente di religione cattolica che aveva prestato servizio nella scuola pubblica per oltre 27 anni con successioni di contratti a tempo determinato annuali e ripetuti nel tempo. Le corti di merito avevano già riconosciuto l’illegittimità dell’abuso contrattuale e il conseguente diritto al risarcimento del danno nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, liquidato in 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale.

Il Ministero aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello sostenendo che la successiva introduzione di una procedura straordinaria di reclutamento e stabilizzazione (Art. 1-bis, DL 126/2019, attuato con DM 9/2024) avesse effetto “sanante” sull’abuso pregresso.

2. Principi giuridici affermati dalla Cassazione

La Suprema Corte ha respinto il ricorso ministeriale, confermando integralmente il diritto al risarcimento della docente e affermando i seguenti principi di diritto di portata generale

a) Abuso dei contratti a termine oltre i 36 mesi — presunzione di illegittimità

La reiterazione di contratti a termine per coprire esigenze strutturali e permanenti, con superamento del limite di 36 mesi di servizio, determina abuso contrattuale e integra un illecito risarcibile. Si tratta di un parametro consolidato dalla giurisprudenza per valutare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine nella pubblica amministrazione, in linea con la Direttiva 1999/70/CE.

b) Inidoneità delle procedure concorsuali a sanare l’abuso

Contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione, la Corte ha chiarito che le procedure straordinarie o riservate di immissione in ruolo, pur finalizzate alla stabilizzazione, non sono idonee a “sanare” l’abuso dei contratti a termine, se prevedono selezione e valutazioni di merito.
La ragione è che tali procedure offrono al precario una mera opportunità: non garantiscono automaticamente l’immissione in ruolo né eliminano l’illecito prodotto dal passato abuso contrattuale.

Cassazione sottolinea dunque una distinzione netta tra:

  • stabilizzazione automatica (o con regole di priorità semplici): potenzialmente idonea ad eliminare l’abuso contrattuale;

  • procedure selettive per titoli ed esami: non idonee ad estinguere l’illecito pregresso.

c) Regime del risarcimento

La sentenza conferma che il diritto al risarcimento non si estingue neanche se il docente abbia successivamente ottenuto un ruolo tramite selezione. La precarietà passata ha già prodotto un danno economico e di carriera che va risarcito

La quantificazione del danno resta rimessa al giudice di merito, tenuto conto:

  • della durata prolungata dell’abuso;

  • della mancata stabilità e progressione di carriera;

  • delle condizioni soggettive e oggettive del lavoratore.

3. Effetti e rilevanza della pronuncia

La sentenza n. 30779/2025 consolida e chiarisce:

  • il principio della intollerabilità del precariato strutturale nella scuola pubblica;

  • il ruolo dei limiti di durata dei contratti a termine come parametro presuntivo di illegittimità quando superati;

  • l’inapplicabilità dei meri concorsi selettivi come strumento di sanatoria dell’abuso contrattuale.

Questa pronuncia assume rilievo non solo per i docenti di religione (categoria al centro della controversia), ma per tutti i lavoratori della scuola e della pubblica amministrazione che abbiano subito un abuso di contratti a termine oltre i 36 mesi.

4. Indicazioni operative per i ricorsi

Sulla base dell’orientamento espresso dalla Cassazione, un docente o personale ATA che ha prestato servizio con contratti a termine reiterati può:

  • impugnare l’ultimo contratto a tempo determinato entro i termini previsti (di norma 180 giorni dalla scadenza) attraverso ricorso giurisdizionale;

  • chiedere la riconduzione al ruolo del danno subito, anche se successivamente stabilizzato, in quanto l’abuso pregresso non è “cancellato” dalla mera partecipazione a concorsi.
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