La Corte di Cassazione Sez. Lav., ord. 1° dicembre 2025, n. 31367 ha affermato che
il danno alla salute subito dal lavoratore va risarcito ogniqualvolta la condotta del datore di lavoro, che determini un ambiente di lavoro stressogeno, integri una violazione degli obblighi di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, a prescindere dalla prova di un intento persecutorio qualificabile come mobbing.
La Corte d'appello riformando la sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento del danno da mobbing proposta da una lavoratrice nei confronti del datore di lavoro. Secondo la Corte, le condotte datoriali di cui si era data prova in giudizio non integravano una fattispecie di mobbing, atteso che detti comportamenti, seppur contrari alle elementari regole di buona educazione ed irrispettosi dei principi fissati a tutela dei lavoratori, non sottendevano un intento prevaricatorio e vessatorio preordinatamente finalizzato ad emarginare ed a isolare la lavoratrice, ma erano piuttosto da ricondursi alla conflittualità che caratterizzava, in generale, l'ambiente di lavoro.
Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, lamentando che la Corte d'appello aveva errato nell'escludere che le condotte assunte dal datore di lavoro integrassero vessazioni comunque lesive dei diritti della lavoratrice, ed in particolare del suo diritto alla salute.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della lavoratrice, rilevando che, secondo il proprio consolidato orientamento, anche in assenza di un intento persecutorio riconducibile ad una fattispecie di mobbing può configurarsi una situazione di costrittività ambientale, che integra inadempimento degli obblighi di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c. ogniqualvolta il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno, fonte di danno alla salute dei lavoratori, ovvero ponga in essere comportamenti, anche in sé non illegittimi, che siano causa di disagi e stress lesivi dell'integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, qualsiasi pregiudizio di interessi di rilievo costituzionale, come quelli afferenti alla salute ed alla dignità della persona, determina l'insorgenza del diritto al risarcimento del danno, a prescindere dalla prova da parte del lavoratore del dolo o della colpa datoriale, atteso che, secondo lo schema della responsabilità contrattuale, è onere del datore di lavoro provare di aver ottemperato alle prescrizioni di sicurezza.
Responsabilità ex art. 2087 c.c. anche in assenza di mobbing
La corte di cassazione, Sez. Lav., ord. 16 ottobre 2025, n. 27685 ha affermato che in caso di accertata insussistenza del mobbing per difetto di un intento persecutorio sistematico del datore di lavoro, deve comunque essere verificato se le condotte allegate dal lavoratore siano idonee a fondare la responsabilità ex art. 2087 c.c., a prescindere dalla configurabilità di una volontà vessatoria, qualora siano produttive di pregiudizi alla salute o all'integrità psico-fisica del dipendente.
La Corte d'appello, in riforma della sentenza del Tribunale, respingeva la domanda di un lavoratore volta "al risarcimento del danno da mobbing" in relazione al "comportamento della datrice di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c.", con pregiudizi alla salute e all'immagine professionale.
La Corte di Appello premetteva che il Giudice di primo grado aveva individuato la condotta mobbizzante nei seguenti elementi:
a) l'essere stato il lavoratore costretto a svolgere per intero la prestazione lavorativa dopo un decennio in cui gli era stato consentito di terminarla in anticipo;
b) l'avergli imposto mansioni inferiori senza formarlo alle medesime;
c) il non aver tenuto conto dei problemi di salute del lavoratore richiedendogli
comunque di presenziare al lavoro, senza neppure apprestare alcun particolare ausilio;
d) l'avere permesso che le tendenze sessuali del ricorrente divenissero in più ripetute occasioni argomento di ludibrio sul luogo di lavoro.
La Corte d'appello respingeva la domanda dal momento che non era emerso che i comportamenti datoriali fossero stati tenuti con un oggettivo intento persecutorio, al fine di emarginare il lavoratore.
Avverso la sentenza della Corte territoriale il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.
La Suprema Corte preliminarmente ricorda che le nozioni di mobbing e di straining, hanno natura medico-legale e non rivestono autonoma rilevanza ai fini giuridici, venendo comunemente utilizzate per comodità di sintesi espressiva, servendo, soltanto, per identificare comportamenti che si pongono in contrasto con l'art. 2087 c.c. e con la normativa in materia di tutela della salute negli ambienti di lavoro.In particolare, l'elemento qualificante della fattispecie ascrivibile alla nozione di mobbing va ricercato «nel soggettivo intento persecutorio che avvince la pluralità delle condotte pregiudizievoli attuate nei confronti della vittima, a prescindere dalla legittimità o illegittimità dei singoli atti», mentre lo straining si configura come «una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra la continuità delle azioni vessatorie, in quanto la condotta nociva può realizzarsi anche con una unica azione isolata o, comunque, con più azioni prive di continuità che determinino, con efficienza causale, una situazione di stress lavorativo causa di gravi disturbi psico-somatici o anche psico-fisici o psichici».La Cassazione ritiene, in primo luogo che, al di là delle denominazioni, secondo il paradigma di cui all'art. 2087 c.c., «è comunque configurabile la responsabilità datoriale a fronte di un mero inadempimento – imputabile anche solo per colpa – che si ponga in nesso causale con un danno alla salute e ciò secondo le regole generali sugli obblighi risarcitori conseguenti a responsabilità contrattuale (artt. 1218 e 1223 c.c.)».
Inoltre, la Suprema Corte ribadisce il consolidato principio secondo cui: «in caso di accertata insussistenza dell'ipotesi di mobbing in ambito lavorativo, il giudice del merito deve comunque accertare se, sulla base dei medesimi fatti allegati a sostegno della domanda, sussista un'ipotesi di responsabilità del datore di lavoro per non avere adottato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, erano possibili e necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore, fermo restando che grava su quest'ultimo l'onere della prova della sussistenza del danno e del nesso causale tra l'ambiente di lavoro e il danno, mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di avere adottato tutte le misure necessarie».
Precisa, infine, la Cassazione come non sia dirimente, dal punto di vista processuale, che il lavoratore abbia qualificato la domanda come mobbing, poiché ciò non può considerarsi preclusivo di una valutazione del giudice in termini di accertamento della violazione dell'art. 2087 c.c.La Cassazione accoglie, pertanto, il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello, in diversa composizione, anche con riferimento alle spese di lite.








