Anteriormente alla presentazione della domanda di riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di funzionario/tecnico laureato, corredata dalla relativa docu­mentazione, non può sussistere un inadempimento dell'Università datrice di lavoro, la quale non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa inerente alla qualifica. Solo a seguito dell'acquisizione della domanda può e deve essere rideterminato lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pregressi e l'Università deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza, fermo restando che —per il periodo precedente la domanda, non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile — sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione e gli interessi.

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA N. 511 - Sez. 1 — 17 ottobre 2013

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