Anteriormente alla presentazione della domanda di riconoscimento degli anni di servizio pre-ruolo prestati in qualità di funzionario/tecnico laureato, corredata dalla relativa documentazione, non può sussistere un inadempimento dell'Università datrice di lavoro, la quale non può che corrispondere il solo trattamento economico predeterminato dalla normativa inerente alla qualifica. Solo a seguito dell'acquisizione della domanda può e deve essere rideterminato lo stipendio spettante per la valutazione dei servizi pregressi e l'Università deve corrispondere le differenze retributive, integrando gli emolumenti nel frattempo erogati a titolo provvisorio, con la prescritta decorrenza, fermo restando che —per il periodo precedente la domanda, non è ravvisabile un inadempimento o un ritardo imputabile — sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione e gli interessi.
TAR FRIULI VENEZIA GIULIA N. 511 - Sez. 1 — 17 ottobre 2013








