In tema di licenziamento per inabilità al lavoro, il giudizio della struttura sanitaria pubblica, di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, non ha va­lore vincolante né per il giudice, che può disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussi­stenza delle condizioni d'inabilità, né per il datore di lavoro, il quale, ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è tenuto altresì a provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche infe­riori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.

Per la Cassazione, il giudizio della struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5 S.L. non ha natura vincolante per il giudice - che può disporre consulenza tec­nica d'ufficio per accertare la sussistenza delle condizio­ni di inabilità - e per la società che deve provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni compatibili con lo stato di salute ed attribui­bili senza modificare l'organizzazione.

In caso di contrasto tra l'accertamento sanitario richie­sto dal datore di lavoro e la consulenza disposta nel corso del processo, il giudice del merito deve confrontare le diverse risultanze per stabilire quale sia maggior­mente attendibile e convincente, con un apprezzamento valutativo sottratto al sindacato di legittimità ove cor­rettamente e logicamente motivato. Inoltre, il giudizio della struttura sanitaria pubblica - anche se, in ipotesi, di totale inabilità del lavoratore alle mansioni prece­dentemente svolte - non impone il licenziamento e non integra un caso di impossibilità sopravvenuta della pre­stazione lavorativa tale da risolvere il rapporto, essendo pur sempre onere del datore di lavoro dimostrare l'ine­sistenza di altre mansioni (anche diverse ed eventual­mente inferiori) compatibili con lo stato di salute del la­voratore e a lui attribuibili senza alterare l'organizza­zione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato, a monte, il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.

Con riferimento al caso in esame, la società ha sostenu­to in giudizio che il licenziamento non era stato irroga­to per una causa imputabile alla lavoratrice, ma nel ri­spetto dell'obbligo di adeguarsi al giudizio di "inidonei­tà totale al lavoro" espresso dal collegio medico.

Tale impostazione si pone in contrasto con la giurispru­denza di Cassazione che esclude la natura vincolante del giudizio del collegio medico.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 21 marzo 2018, n. 7065

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