In tema di licenziamento per inabilità al lavoro, il giudizio della struttura sanitaria pubblica, di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, non ha valore vincolante né per il giudice, che può disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza delle condizioni d'inabilità, né per il datore di lavoro, il quale, ai fini della risoluzione del rapporto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, è tenuto altresì a provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni (anche inferiori) compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato a monte il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.
Per la Cassazione, il giudizio della struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 5 S.L. non ha natura vincolante per il giudice - che può disporre consulenza tecnica d'ufficio per accertare la sussistenza delle condizioni di inabilità - e per la società che deve provare di non poter in alcun modo destinare il lavoratore ad altre mansioni compatibili con lo stato di salute ed attribuibili senza modificare l'organizzazione.
In caso di contrasto tra l'accertamento sanitario richiesto dal datore di lavoro e la consulenza disposta nel corso del processo, il giudice del merito deve confrontare le diverse risultanze per stabilire quale sia maggiormente attendibile e convincente, con un apprezzamento valutativo sottratto al sindacato di legittimità ove correttamente e logicamente motivato. Inoltre, il giudizio della struttura sanitaria pubblica - anche se, in ipotesi, di totale inabilità del lavoratore alle mansioni precedentemente svolte - non impone il licenziamento e non integra un caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa tale da risolvere il rapporto, essendo pur sempre onere del datore di lavoro dimostrare l'inesistenza di altre mansioni (anche diverse ed eventualmente inferiori) compatibili con lo stato di salute del lavoratore e a lui attribuibili senza alterare l'organizzazione produttiva, sempre che il dipendente non abbia già manifestato, a monte, il rifiuto di qualsiasi diversa assegnazione.
Con riferimento al caso in esame, la società ha sostenuto in giudizio che il licenziamento non era stato irrogato per una causa imputabile alla lavoratrice, ma nel rispetto dell'obbligo di adeguarsi al giudizio di "inidoneità totale al lavoro" espresso dal collegio medico.
Tale impostazione si pone in contrasto con la giurisprudenza di Cassazione che esclude la natura vincolante del giudizio del collegio medico.
Corte di Cassazione Sez. Lav. 21 marzo 2018, n. 7065








