In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elet­tivo, premesso che la "ratio" di ogni normativa an­tinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibi­le negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi la­voratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopi­nabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di ri­schio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere. In assenza di tale contegno, l'eventuale coefficiente colposo del lavoratore nel determinare l'evento è irrilevante sia sotto il profilo causale che sotto quello dell'entità del risarcimento dovuto.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 28 novembre 2018, n. 30807

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account