In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di la­voro dal contratto di lavoro subordinato non è ravvi­sabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavo­ratore ad una diversa attività, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto se­condo buona fede - alle mansioni attualmente asse­gnate o a quelle equivalenti o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizza­tivo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore, incombendo sul datore di lavoro l'onere di provare l'inutilizzabilità del lavoratore in mansioni diverse.

Nella sentenza in oggetto il Supremo Collegio definisce i presupposti di legittimità del licenziamento per soprav­venuta infermità permanente.

La Suprema Corte ricorda, anzi­tutto, che, «in caso di sopravvenuta infermità perma­nente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione la­vorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (arti 1 e 3 legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'atti­vità attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavora­tore ad una diversa attività, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buo­na fede - alle mansioni attualmente assegnate 0 a quelle equivalenti (art. 2103 cod. civ.) 0, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia uti­lizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore». Infatti - argomenta il Collegio - se è ben vero che l'esercizio dell'attività economica privata, garantito dall'art. 41 Cost., non è sindacabile nei suoi aspetti tecnici dall'au­torità giurisdizionale, tuttavia deve sempre svolgersi nel rispetto dei diritti al lavoro e alla salute.

Corte Cassazione Sez. Lav. 14 febbraio 2018, n. 3616

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