L'art. 2087 cod. civ. - nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro" - permette di imputare al datore non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia 0 inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire qual particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (o almeno un evento normativamente equivalente ad esso).
Nella sentenza in oggetto il Supremo Collegio ribadisce i limiti della responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. Nel caso di specie, un'insegnante agiva in giudizio nei confronti del proprio datore di lavoro chiedendo il risarcimento del pregiudizio sofferto per essere stata colpita ad un occhio «dal tappo di una bottiglia di spumante aperta da un alunno (...) durante l'orario di lezione», allorché «veniva celebrato il centesimo giorno prima dell'esame di maturità». Il datore di lavoro si costituiva chiamando in garanzia la compagnia di assicurazione. Entrambi i Giudici del merito rigettavano la domanda della dipendente. In particolare, la Corte d'Appello argomentava che la responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. era configurabile solo quando «fosse aggravato il tasso di rischio e di pericolosità ricollegato alla natura dell'attività lavorativa del dipendente». Presupposto - a parere della Corte territoriale - non sussistente «atteso che il fatto avveniva in una circostanza che non evidenziava aggravamenti di rischio, e la condotta dell'alunno era abnorme e non prevedibile».
La lavoratrice proponeva ricorso per Cassazione, lamentando violazione dell'art. 2087 cod. civ. e deducendo che «l'introduzione nella scuola di bevande alcoliche, prima dell'ingresso del docente, in quanto incideva sul fattore di rischio in ragione dell'alterazione che le sostanze alcoliche potevano indurre, palesava la responsabilità» del datore. In nuce, la ricorrente argomentava che l'istituto scolastico, «autorizzando l'ingresso e il consumo di alcool, aveva consentito che i ragazzi, che avrebbero dovuto essere nel pieno della lucidità, non fossero in tale stato».
La Suprema Corte respinge il ricorso, ricordando, anzitutto, che, in tema di responsabilità ex art. 2087 cod. civ., se è vero che il lavoratore ha l'onere di provare il fatto costituente l'inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l'inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 cod. civ., tuttavia non è configurabile una forma di responsabilità oggettiva a carico del datore, non potendosi automaticamente desumere dal mero verificarsi del danno l'inadeguatezza delle misure di protezione adottate. Segnatamente, a parere della Cassazione, quella di sicurezza è un'obbligazione "di mezzi", in cui la diligenza, oltre a costituire il criterio per valutare l'esattezza dell'adempimento, esaurisce l'oggetto stesso dell'obbligazione, traducendosi nel dovere di conoscere quei saperi e di adottare quelle tecniche considerate più attendibili nell'ottica di perseguire il fine indicato dall'art. 2087 cod. civ., e in cui il mancato conseguimento di tale fine rileva solo in quanto sussista un nesso di causalità (non solo in senso materiale, ma anche normativo) tra la condotta che detto obbligo di diligenza abbia violato e l'evento dannoso in concreto verificatosi. Vale a dire che «l'art. 2087 cod. civ. nella misura in cui costruisce quale oggetto dell'obbligazione datoriale un facere consistente nell'adozione delle "misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità dei prestatori di lavoro", permette di imputare al datore non qualsiasi evento lesivo della salute dei propri dipendenti, ma solo quello che concretizzi le astratte qualifiche di negligenza, imprudenza, imperizia 0 inosservanza di leggi, regolamenti, ordini 0 discipline, dovendo per contro escludersi la responsabilità datoriale ogni qualvolta la condotta sia stata diligente ovvero non sia stata negligente (imprudente, imperita, ecc.) in ordine allo specifico pericolo di cagionare proprio quell'evento concreto che in fatto si è cagionato, cioè quando la regola cautelare violata non aveva come scopo anche quello di prevenire qual particolare tipo di evento concreto che si è effettivamente verificato (0 almeno un evento normativamente equivalente ad esso)».
Ebbene - soggiunge la Cassazione - nella fattispecie, come accertato dai Giudici d'appello, «non vi erano elementi che consentivano di affermare che l'uso di alcolici fosse stato assentito; non vi era evidenza che la manovra inopinata dell'alunno fosse in qualche modo determinata da sue condizioni di alterazione per intossicazione alcolica».
Pertanto - conclude il Supremo Collegio - «la condotta abnorme e imprevedibile dell'alunno (avvicinatosi a breve distanza dall'insegnante recando in mano ed agitando la bottiglia di spumante) non consentiva di ravvisare una serie causale prevedibile e adeguata rispetto alla permessa organizzazione del festeggiamento durante l'ordinario orario di lezione scolastica».
Corte Cassazione Sez. Lav. 15 gennaio 2018, n.749








