La retribuzione individuale di anzianità costituisce un emolumento, per definizione di natura variabile, che trova il suo presupposto non nella posizione ricoperta, o nella natura delle funzioni svolte, bensì nella maggiore o minore esperienza professionale maturata nell'esercizio di una determinata funzione, misurata sulla base del tempo di permanenza nel ruolo.

Ciò posto, è innegabile che sotto il profilo dell'esperienza professionale la posizione del Dirigente scolastico immesso per la prima volta nel ruolo dirigenziale, in quanto proveniente da una esperienza lavorativa come docente, non è comparabile a quella del Dirigente Scolastico già proveniente dai ruoli direttivi degli ex Presidi o di quella dei docenti incaricati di presidenza, che hanno già maturato sul campo una competenza in tema di esercizio di quelle specifiche, o quanto meno analoghe, funzioni dirigenziali. Non a caso tale differenziazione è stata alla base del diverso sistema di reclutamento: automatico per gli ex Presidi, con concorso riservato per i docenti incaricati, con concorso ordinario per gli altri. Le posizioni dunque non sono comparabili in quanto diverse sono le carriere di provenienza.

Corte appello sez. lav. - Roma, 15/03/2018, n. 834

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