Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare non va effet­tuato in astratto, bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza, ai moventi, all'intensità dell'elemento in­tenzionale e al grado di quello colposo; tale giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, è incensu­rabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione.

Corte di Cassazione Sez. Lav. 15 settembre 2017, n. 21506

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