Per dare una risposta al caso sarà sufficiente ricordare che l’Incarico di Coordinatore del Consiglio di classe non costituisce un obbligo per il Docente in quanto, come già più volte detto, esso non è previsto da nessuna norma di legge e, più specificamente, non è previsto e regolato né dall’art. 26 relativo alla Funzione docente, né dall’art. 27 relativo al Profilo professionale docente, né dall’art. 28 relativo alle Attività di insegnamento e né dall’art. 29 relativo alle Attività funzionali all’insegnamento, del CCNL 29/11/2007. Pertanto, non essendo l’incarico obbligatorio, ma assolutamente facoltativo, il Docente potrà porre in essere la propria indisponibilità ad accettarlo.

Del resto un qualsiasi incarico aggiuntivo rispetto ai normali obblighi di servizio, tra l’altro neanche previsto dalle norme, richiede necessariamente il consenso dell’interessato.

Qualche Dirigente Scolastico in qualche caso ha ritenuto ricorrere all’ordine di servizio. Non riteniamo percorribile una tale strada sempre per lo stesso motivo e cioè perché l’incarico non rientra tra gli obblighi di servizio tutelati e regolati dal vigente Contratto.

Al contrario, per esempio, non è rinunciabile la funzione di presiedere il Consiglio che il Dirigente delega al Coordinatore o ad altro membro del Consiglio in quanto previsto da una precisa norma dell’ordinamento scolastico che è l’art. 5, comma 8, del d.lgs. n. 297/1994.

Per gli stessi motivi sin qui esposti i Coordinatori non solo hanno la facoltà di accettare o meno l’incarico, ma una volta accettato potranno rinunciare ad esso e senza la necessità di particolari motivazioni.

Naturalmente da qui discende che nel caso limite in cui nessun docente accettasse l’incarico di Coordinatore della classe, al Dirigente Scolastico non resterebbe altro che provvedere personalmente allo svolgimento della particolare funzione.

Diverso è il caso del Segretario del Consiglio, che invece essendo una figura istituzionalmente prevista dalla legge (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 297/1994) non è possibile rifiutare.

Dunque, per come è stato posto il quesito, la richiesta della RSU in questo caso appare fondata, indipendentemente dal fine che nel caso in questione la RSU si prefigge.

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