L'Agenzia del demanio indiceva la gara per l’affidamento del servizio di custodia di veicoli sottoposti a sequestro. Due imprese riunite in raggruppamento partecipano, ma vengono escluse. L’esclusione è motivata dal fatto che il rappresentante legale della mandante in sede di domanda di partecipazione non aveva dichiarato una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 Cod. pen., sebbene il bando richiedesse la dichiarazione di tutti i precedenti penali, ivi comprese le sentenze di patteggiamento e di condanna per reati pur se dichiarati estinti.

Le imprese si rivolgono al TAR deducendo principalmente l’affidamento riposto nel diverso esito della precedente gara di affidamento del servizio, in seno alla quale il pregiudizio penale in questione era emerso, ma fu ritenuto ininfluente dall’Agenzia del demanio che aggiudicò il servizio alle stesse ricorrenti.

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, con sentenza n. 25 del 5 gennaio 2018.

Nella motivazione della sentenza in rassegna, è stato richiamato a conforto, l’orientamento della giurisprudenza secondo il quale qualora, in sede di partecipazione ad una gara d’appalto, non venga dichiarata l’esistenza di una sentenza di patteggiamento, l’omessa (incompleta) dichiarazione viola l’art. 38 del Codice dei contratti pubblici (all’epoca, il D.L.vo n. 163 del 2006); in tale caso, infatti, la tesi del c.d. “falso innocuo” (sussistente quando il falso non incide neppure minimamente sugli interessi tutelati) non può trovare applicazione, poiché, nelle procedure di evidenza pubblica, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente (in ossequio al principio di buon andamento dell’amministrazione e di proporzionalità) la celere decisione in ordine all’ammissione dell’operatore economico alla gara, con la conseguenza ulteriore che una dichiarazione inaffidabile (perché falsa e incompleta) è già di per se stessa lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti “sostanzialmente” di partecipare alla gara.

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