Responsabilità civile, vigilanza scolastica e coperture assicurative nel sistema educativo
L’aggressione avvenuta nell’Istituto “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario offre lo spunto per analizzare il quadro normativo della responsabilità di scuola e genitori, le possibili voci di danno e il ruolo delle coperture assicurative nella gestione di eventi violenti in ambito scolastico.
Nelle ultime settimane i media hanno dato grande risalto all’episodio accaduto il 25 marzo scorso nell’Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, dove un tredicenne ha aggredito nei corridoi dell’Istituto una docente, colpendola ripetutamente con un coltello e provocandole profonde ferite al collo e all’addome.
L’insegnante trasportata d’urgenza in elicottero in ospedale, è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico e, solo nelle ore successive, i medici hanno dichiarato che non fosse in pericolo di vita.
Senza voler entrare in ambiti di carattere penale e/o sociale non di nostra competenza, resta comunque fuor di dubbio che l’episodio apre il fianco a questioni giuridiche e assicurative di particolare rilievo.
Le conseguenze giuridiche e le possibili voci di danno
Dal punto di vista della Responsabilità Civile, l’evento comporta una pluralità di possibili voci di danno. Tra queste rientrano le lesioni personali con conseguente danno biologico, il danno morale derivante dalla sofferenza subita e, nel caso di eventuali postumi permanenti, un danno patrimoniale legato alla riduzione della capacità lavorativa.
A questi elementi già di per sé rilevanti vanno ad aggiungersi le spese mediche sostenute e i possibili danni non patrimoniali connessi alla dimensione psicologica dell’evento, come il trauma o il danno esistenziale. Non sono inoltre da escludere effetti indiretti su altri studenti o sul personale scolastico presenti al momento dell’aggressione.
Da ultimo potremmo anche aggiungere il danno “reputazionale” della scuola, ovvero la lesione dell'immagine, del prestigio e della credibilità della specifica Istituzione scolastica. Il danno provocato dal reato e la conseguenteviralità della notizia, si configura come danno non patrimoniale che tuttavia riduce la fiducia delle famiglie e della comunità.
Il fatto che l’autore dell’aggressione sia un minore di tredici anni seppur comporti l’assenza di imputabilità penale, ma non esclude la Responsabilità Civile per i danni cagionati.
La responsabilità della scuola
Per quanto riguarda la scuola, il riferimento normativo principale è l’Art. 2048 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità dei precettori e degli istituti di istruzione per i danni cagionati dagli allievi durante il tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.
Nel caso in questione, si tratta di una responsabilità presunta: l’Istituto può liberarsene dimostrando di aver esercitato un’adeguata vigilanza e che l’evento è stato imprevedibile e inevitabile. A Trescore Balneario, l’aggressione è avvenuta nei corridoi dell’Istituto prima dell’inizio delle lezioni, in un momento comunque riconducibile alla sfera di vigilanza della scuola.
Accanto a questa forma di responsabilità potrebbe configurarsi anche un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’Art. 2043 del Codice civile, qualora emergesse che l’Istituto non abbia adottato misure organizzative idonee a prevenire l’introduzione di oggetti pericolosi o a gestire situazioni di potenziale conflitto.
La responsabilità contrattuale nei confronti della docente
Sul piano dei rapporti di lavoro entra comunque in gioco la responsabilità contrattuale dell’Istituto nei confronti della docente. La Corte di Cassazione ha più volte chiarito che il rapporto tra scuola e insegnanti comporta l’obbligo di garantire un ambiente di lavoro sicuro.
In questo ambito si verifica un’inversione dell’onere della prova: spetta alla scuola dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire il danno. La responsabilità contrattuale comporta inoltre una maggiore ampiezza del risarcimento e un termine di prescrizione più lungo.
La responsabilità della famiglia del minore
Accanto alla responsabilità dell’istituto scolastico, la normativa civile prevede anche quella dei genitori del minore. L’articolo 2048 del Codice civile stabilisce infatti che i genitori rispondono dei danni cagionati dai figli minorenni quando tali danni siano riconducibili a una carenza nell’educazione impartita (culpa in educando) o a una mancata vigilanza sul loro comportamento (culpa in vigilando).
In altre parole, la legge presume che i genitori abbiano il dovere perentorio di educare i figli al rispetto delle regole e di controllarne la condotta. Se il minore provoca un danno a terzi, i genitori possono essere chiamati a risponderne civilmente, salvo che dimostrino di aver fornito un’adeguata educazione e che il fatto sia avvenuto nonostante tale impegno.
Questo significa che la docente potrà agire per il risarcimento sia nei confronti della scuola sia nei confronti della famiglia del minore, oppure nei confronti di entrambi in via solidale.
Il ruolo delle coperture assicurative
Dal punto di vista assicurativo, casi come questo evidenziano l’importanza delle coperture di Responsabilità Civile che gli Istituti scolastici dovrebbero avere attive.
La principale è la polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT), che copre i danni causati a soggetti esterni o a persone presenti nell’ambiente scolastico, compresi quelli derivanti dal comportamento degli studenti. Una RCT ben strutturata include generalmente la responsabilità per culpa in vigilando e i danni non patrimoniali.
Accanto a questa copertura è fondamentale la Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO), che interviene quando il danneggiato è un dipendente. Nel caso come quello in esame, la docente rientra nella categoria dei prestatori d’opera e la polizza può coprire il cosiddetto danno differenziale rispetto alle prestazioni erogate dall’INAIL.
La maggioranza degli Istituti stipula inoltre quelle comunemente definite “polizze integrative”.Queste polizze,cumulative per personale e studenti, tre le altre prestano specifiche garanzie infortuni, che prevedono indennizzi per invalidità permanente, diaria da ricovero e rimborso delle spese mediche.
Quello delle coperture assicurative integrative del personale scolastico, complice una certa disinformazione anche di carattere istituzionale, è un aspetto troppo spesso sottovalutato di cui non smetteremo mai di evidenziarne l’importanza.
Gli obblighi di sicurezza della scuola
La normativa in materia di sicurezza sul lavoro impone precisi obblighi anche alle scuole. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, equipara infatti l’Istituto scolastico a un luogo di lavoro, imponendo al Dirigente scolastico di effettuare una valutazione dei rischi, adottare misure preventive e garantire adeguata formazione al personale.
Tra i rischi che la scuola deve valutare rientrano anche quelli di natura psicosociale, cioè legati alle dinamiche relazionali e al benessere psicologico delle persone presenti nell’ambiente scolastico. Tensioni tra studenti, episodi di bullismo, conflitti con i docenti o situazioni di disagio personale possono generare comportamenti aggressivi.
Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro impone al Dirigente scolastico di considerare anche questi fattori nella valutazione dei rischi e di adottare efficaci misure preventive. Tra queste rientrano protocolli di gestione dei conflitti, formazione del personale, supporto psicologico e adeguati sistemi di vigilanza, con l’obiettivo di ridurre il rischio di episodi di violenza.
Alla luce del quadro normativo e assicurativo, è abbastanza plausibile che la vicenda abbia come prima conseguenza la richiesta risarcitoria della vittima nei confronti sia della scuola sia della famiglia del minore autore dell’aggressione.
In casi analoghi, l’Istituto attiva le proprie polizze RCT e RCO e la Compagnia assicurativa gestisce la liquidazione dei danni, che possono comprendere il danno biologico, le spese mediche e tutte le ulteriori componenti del pregiudizio subito dalla vittima.
Parallelamente, l’episodio potrebbe indurre l’Istituto a rivedere i propri protocolli organizzativi e di sicurezza, aggiornando il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e rafforzando le misure di prevenzione.
Certamente il drammatico episodio avvenuto a Trescore Balneario rappresentaun evento eccezionale ma, come la cronaca degli ultimi anni riporta puntualmente, non del tutto estraneo alle dinamiche di rischio che il sistema scolastico deve oggi affrontare.
La corretta gestione giuridica e assicurativa diventa quindi fondamentale sia per garantire il pieno risarcimento alla vittima sia per tutelare l’istituto scolastico sotto il profilo patrimoniale e organizzativo.
di Valentino Donà








