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Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito un principio molto chiaro: negli istituti scolastici non è consentito utilizzare sistemi di videosorveglianza durante lo svolgimento delle attività didattiche o extrascolastiche, salvo che vi sia una specifica base normativa che lo consenta.

Lo conferma l’ingiunzione n. 42 del 29 gennaio 2026, con cui un istituto scolastico è stato sanzionato con una multa di 12.000 euro per un impianto ritenuto non conforme alla disciplina privacy.

Il caso: un infortunio e un video acquisito in modo anomalo

La vicenda è emersa in seguito a un infortunio occorso a uno studente durante l’orario scolastico. I genitori, intenzionati a valutare un’azione risarcitoria, hanno appreso che la scuola disponeva di una registrazione dell’episodio.

Tuttavia, il filmato non era stato estratto direttamente dal sistema di videosorveglianza: la scena era stata infatti ripresa con il cellulare da un’insegnante, che aveva registrato lo schermo di un computer mentre il video veniva visualizzato.

Questo elemento ha spinto la famiglia a presentare reclamo al Garante.

Le contestazioni del Garante: violazioni del GDPR e della normativa nazionale

A seguito del reclamo, l’Autorità ha rilevato più profili di illegittimità, sia rispetto al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) sia rispetto alla normativa italiana.

Il nodo principale ha riguardato l’attivazione delle telecamere anche durante l’orario di lezione. Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’istituto aveva installato un impianto in grado di registrare immagini di:

  • studenti, compresi minori;

  • personale scolastico;

  • soggetti esterni, come genitori e fornitori.

Le telecamere risultavano operative in diverse aree interne dell’edificio anche nelle ore diurne, mentre si svolgevano le normali attività scolastiche.

La tesi della scuola: sicurezza e “legittimo interesse”

Per difendersi, la scuola ha sostenuto che il trattamento fosse giustificato dal proprio legittimo interesse, richiamando esigenze di sicurezza.

In particolare, l’istituto ha evidenziato:

  • la collocazione in un’area esposta a fenomeni di microcriminalità;

  • precedenti episodi di furti e atti vandalici;

  • la presenza, negli spazi della scuola, di attività sportive affidate a un soggetto terzo.

Secondo la scuola, proprio tali circostanze rendevano necessaria la videosorveglianza. Una delle telecamere, infatti, aveva anche ripreso l’episodio dell’infortunio.

Perché il Garante ha respinto questa giustificazione

Il Garante ha però escluso che, in ambito scolastico, il “legittimo interesse” possa costituire una base giuridica sufficiente per riprendere sistematicamente studenti, personale e terzi durante le attività.

Secondo l’Autorità, per trattamenti di questo tipo è necessario un presupposto normativo espresso: una legge, un regolamento o un atto amministrativo generale che disciplini in modo chiaro la raccolta delle immagini.

Nel caso specifico, il Garante ha precisato che non esiste, nell’ordinamento vigente, una disposizione che autorizzi la videosorveglianza all’interno delle scuole durante lo svolgimento delle attività scolastiche o extrascolastiche.

In assenza di questa base giuridica, il trattamento è illecito, a maggior ragione quando coinvolge soggetti particolarmente vulnerabili, come gli studenti minorenni.

Quando la videosorveglianza è ammessa negli istituti scolastici

La decisione richiama anche i criteri che devono guidare l’uso delle telecamere nelle scuole. In sintesi, la videosorveglianza può essere ammessa solo in presenza di stretta necessità, con finalità limitate alla tutela dell’edificio e dei beni scolastici contro intrusioni, danneggiamenti o vandalismi.

In questi casi occorre comunque rispettare condizioni rigorose:

  • le riprese devono essere limitate alle sole aree effettivamente da proteggere;

  • i sistemi che inquadrano ambienti interni possono essere attivati solo nei periodi di chiusura dell’istituto;

  • le telecamere non devono quindi funzionare durante lezioni, attività integrative o iniziative extrascolastiche.

Il profilo lavoristico: l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori

Se l’impianto può riprendere anche il personale, entra in gioco anche l’articolo 4 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

La norma impone che, prima dell’installazione di strumenti dai quali possa derivare un controllo a distanza dei lavoratori, il datore di lavoro:

  • raggiunga un accordo con le rappresentanze sindacali; oppure

  • in assenza di accordo, ottenga l’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.

Il mancato rispetto di questo adempimento non comporta solo un problema sul piano giuslavoristico, ma incide anche sulla liceità del trattamento dei dati personali, rendendo ulteriormente irregolare l’uso delle telecamere.

Illecita anche la registrazione fatta con lo smartphone

L’illegittimità dell’impianto ha avuto conseguenze anche sulla successiva registrazione effettuata dall’insegnante con il telefono cellulare.

Il Garante ha infatti chiarito un principio essenziale: un soggetto pubblico o privato può utilizzare ulteriormente solo dati personali raccolti in modo lecito, cioè sulla base di un trattamento originario conforme alla legge e fondato su un’idonea base giuridica.

Se la raccolta iniziale è illegittima, anche gli utilizzi successivi — compresa la duplicazione o la ripresa del filmato tramite smartphone — risultano privi di validità sotto il profilo privacy, anche se effettuati con l’intento di dimostrare correttezza o buona fede.

 

Il provvedimento conferma un orientamento rigoroso: la sicurezza non può essere invocata in modo generico per legittimare la videosorveglianza nelle scuole durante le attività quotidiane.

In un contesto delicato come quello scolastico, dove sono coinvolti minori e personale in ambienti destinati alla formazione, la tutela della privacy richiede una disciplina particolarmente stringente. Senza una specifica base normativa, le telecamere attive durante lezioni e attività extrascolastiche restano incompatibili con il quadro vigente.

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