La validità dell’anno scolastico è regolata, in linea generale, dall’art. 14 c. 7 del D.P.R.22/06/2009 n. 122 e dall’art. 5 delD.l.gs 13/04/2017 n. 62, che, inoltre, disciplinano la valutazione degli studenti nel primo ciclo di istruzione e nella scuola secondaria secondo grado.La norma stabilisce che, per essere ammesso alla classe successiva o all’esame di Stato, lo studente deve aver frequentato almeno i tre quarti (75%) del monte ore annuale personalizzato.In altre parole, se uno studente supera il 25% di assenze rispetto all’orario complessivo previsto dal piano di studi, l’anno scolastico non è valido, salvo deroghe deliberate dal Collegio dei docenti.Il monte ore è calcolato sulla base dell’orario complessivo delle lezioni previste dal curricolo obbligatorio.Il Collegio docenti può deliberare deroghe motivate e straordinarie, purché:

  • le assenze siano documentate (fatta salva l’autonomia delle Istituzioni scolastiche, la C.M. 04/03/2011 n.20, indica, a titolo esemplificativo, le seguenti casistiche:gravi motivi di salute adeguatamente documentati,terapie, gravi motivi familiari, donazione sangue, attività sportive agonistiche riconosciute dal CONI, adesione a confessioni religiose riconosciute);
  • sia comunque possibile procedere alla valutazione dello studente.

Le deroghe devono essere deliberate preventivamente e pubblicate nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), in ottemperanza alla normativa sulla trasparenza (L. 07/08/1990 n. 241e ss.mm. e ii.). Se il limite minimo di frequenza non è rispettato e non si rientra nelle deroghe:

  • il Consiglio di classe non può procedere alla valutazione finale;
  • lo studente non viene ammesso alla classe successiva o all’esame.

Ogni istituzione scolastica, nell’ambito dell’autonomia prevista dal D.P.R.08/03/1999 n.275, può definire nel dettaglio con Regolamento di Istituto:

  • i criteri di calcolo delle assenze;
  • i criteri per eventuali deroghe rispetto ai limiti generali;
  • le modalità di comunicazione alle famiglie;
  • come annotare e giustificare le assenze (Registro elettronico);
  • le soglie di assenze monitorate periodicamente.

Sempre l’art. 14 c.7 delD.P.R.22/06/2009 n. 122 recita“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”.Si ritiene che tale passaggio possa correttamente, a tutela dei diritti di tutti e di ciascuno, riferirsi a situazioni di disabilità e a tutte le aree dei bisogni educativi speciali (BES) come principio trasversale e pervasivo.

Nel caso di specie, innanzitutto, si evidenzia che la normativa sui processi inclusivi degli alunni e delle alunne con disabilità disciplina il diritto all’istruzione e alla piena partecipazione alla vita scolastica. In questo quadro, il tema delle assenze assume una particolare rilevanza.Le assenze di un alunno/a con disabilità possono essere considerate giustificate quando derivano da:

  • condizioni di salute connesse alla patologia certificata;
  • terapie riabilitative o specialistiche (logopedia, fisioterapia, psicoterapia, ecc.);
  • visite mediche periodiche o controlli clinici;
  • ricoveri ospedalieri (è bene verificare con la famiglia la possibilità di frequenzapresso sezioni di scuole in ospedale- D. M. del 6 giugno 2019, n. 461 e Linee di indirizzo nazionali sulla Scuola in Ospedalee l’Istruzione Domiciliare. Nota MIUR prot. n. 3623 del 30 luglio 2019);
  • situazioni di particolare fragilità certificate.

In tali casi, la scuola è tenuta a valutare con attenzione l’incidenza delle assenze sul monte ore complessivo, evitando automatismi che possano penalizzare l’alunno (ad esempio in relazione alla validità dell’anno scolastico) e privilegiare una valutazione personalizzata come da Piano educativo personalizzato (PEI).La normativa, dunque, consente deroghe al limite minimo di frequenza (di norma i tre quarti dell’orario annuale), qualora le assenze siano documentate e riconducibili alla condizione di disabilità.

Il ruolo “chiave”del GLO

Un ruolo centrale è svolto dal Gruppo di Lavoro Operativo per l’Inclusione (GLO), previsto dal D.L.gs. 66/2017 e ss.mm. e ii. Esso:

  • elabora e aggiorna il Piano Educativo Individualizzato(PEI);
  • analizza l’andamento didattico e la frequenza dell’alunno;
  • valuta e propone eventuali adattamenti organizzativi e didattici;
  • monitora la frequenza scolastica;
  • valuta l’incidenza delle assenze sul percorso formativo;
  • propone misure di flessibilità in presenza di assenze frequenti o prolungate;
  • rimodula gli strumenti e le modalità di verifiche e valutazione formativa.

In presenza di assenze significative, il GLO, quindi, può rimodulare obiettivi, metodologie e strumenti, garantendo il diritto allo studio e prevenendo situazioni di svantaggio. La collaborazione tra scuola, famiglia e servizi sanitari è fondamentale per assicurare continuità educativa e formativa (verticale e orizzontale)anche nei periodi di mancata frequenza.

Uncaso reale

Mario, alunnofrequentante il secondo anno della scuola secondaria di primo grado con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/1992, presenta una patologia cronica(con necessità di sostegno intensivo- molto elevato)che richiede due sedute settimanali di terapia riabilitativa in orario scolastico, oltre a frequenti controlli medici. Nel corso dell’anno accumula un numero di assenze superiore al limite ordinario previsto per la validità dell’anno scolastico.
La famiglia fornisce certificazione medica attestante la necessità delle terapie. Il Consiglio di classe segnala la situazione al GLO.

Decisione del GLO:
Durante l’incontro, il GLO:

  • prende atto della documentazione sanitaria;
  • riconosce che le assenze sono direttamente connesse alla condizione di disabilità;
  • delibera la deroga al limite minimo di frequenza;
  • rimodula alcuni obiettivi del PEI, prevedendo attività di recupero individualizzate e personalizzate e materiali digitali per favorire la continuità.

Risultato delle determinazioni

L’anno scolastico viene considerato valido. La valutazione finale tiene conto del percorso individualizzato e personalizzato, senza penalizzare l’alunno per assenze legate alla sua condizione di salute.

Giurisprudenza sulla validità dell’anno scolastico

La giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Puglia sezioni riunite n. 965/2024; TAR Umbria n. 675/2024; TAR Puglia sentenza n.1122/2025) ha chiarito che il limite minimo di frequenza non determina automaticamentela non ammissione, dovendo il Consiglio di classe verificare in concreto l’incidenza delle assenze sulla possibilità di valutazione, specie se documentate per motivi di salute. Nel caso di alunno con disabilità, tale valutazione deve avvenire nell’ambito del GLO e in coerenza con il PEI.La non ammissione non può fondarsi esclusivamente sul dato numerico delle assenze, ove lo studente abbia comunque dimostrato un rendimento positivo e valutabile.

Conclusione

“L’esercizio del diritto all’educazione e all’istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all’handicap” (Art. 12 c. 4 Legge 104/1992) pertanto le assenze dell’alunno/a con disabilità debbono essere valutate in un’ottica sostanziale e inclusivanon considerate un semplice dato quantitativo, ma lette alla luce del principio di personalizzazione/individualizzazione e inclusione

Il GLO svolge un ruolo decisivo nel garantire equilibrio tra rispetto delle regole e tutela effettiva del diritto all’istruzione, evitando che la fragilità sanitaria si trasformi in svantaggio scolastico e socio-culturale.

Inoltre lo stesso organismo, in sintonia col Consiglio di classe, rappresenta lo strumento collegiale attraverso cui la scuola può coniugare il rispetto della normativa con la tutela concreta del diritto all’istruzione, assicurando un percorso formativo coerente con i bisogni dell’alunno evidenziati nel Piano educativo individualizzato(PEI). X

Tullio Faia

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