Tra l'obbligo di vigilanza dei docenti e la responsabilità educativa dei genitori, il confine del risarcimento si gioca sulla consapevolezza del rischio e sulle possibili clausole di esclusione delle assicurazioni
Durante il viaggio di ritorno da una gita scolastica, uno studente del nostro Istituto superiore, è stato colto da coma etilico a bordo dell’autobus. Secondo le prime ricostruzioni alcuni ragazzi avevano introdotto della vodka all’interno di comuni borracce per l'acqua. Questa strategia ha permesso di eludere i controlli visivi dei docenti durante le fasi di imbarco sul bus. La vodka ha causato il collasso del giovane e il personale sanitario sopraggiunto, ha prestato i primi soccorsi direttamente sulla carreggiata autostradale. Successivamente il minore è stato trasferito presso il presidio ospedaliero più vicino. La famiglia dello studente contesta l’assenza di vigilanza dei docenti accompagnatori e minaccia un’azione legale. La polizza assicurativa tutela il danno in questo caso?
Il cuore della vicenda risiede in un dettaglio apparentemente innocuo: comuni borracce per l’acqua, utilizzate come "cavallo di Troia" per introdurre alcool a bordo dell'autobus. Questa mossa ha neutralizzato i controlli visivi dei docenti, ponendo le basi per un possibile e complesso scontro legale tra l’Istituzione scolastica e la famiglia del minore.
La responsabilità civile della scuola e il limite dell'esigibilità
Un primo aspetto di analisi riguarda i profili di responsabilità della scuola. Il rapporto tra istituto e alunno si fonda sull'obbligo di vigilanza, ma la giurisprudenza è chiara nel ribadire che tale dovere deve essere proporzionale all’età, all’indipendenza e al grado di maturità del singolo studente. Ai sensi dell'Art. 1218 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità contrattuale, i docenti sono chiamati a dimostrare di aver adottato ogni misura preventiva nei limiti della ragionevolezza. Il “trucco” del liquido incolore, ancor più in contenitori spesso opachi come le borracce, configura un elemento di estrema difficoltà di rilevazione. Se la scuola riesce a dimostrare che l'evento è stato causato da un comportamento doloso e occultato degli studenti, tale da sfuggire alla normale diligenza, potrebbe profilarsi il "caso fortuito", sollevando gli insegnanti dall'accusa di colpa grave.
Il ruolo della famiglia e la responsabilità genitoriale nell'educazione
In parallelo con l’aspetto legato allaresponsabilità scolastica, emerge prepotentemente il tema dei doveri educativi che i genitori hanno nei confronti dei figli minori. La legge prevede che la famiglia concorra alla responsabilità per i fatti illeciti dei figli attraverso il concetto di culpa in educando. Secondo l’Art. 2048 del Codice Civile, i genitori rispondono delle azioni dei minori se non dimostrano di aver impartito un’educazione adeguata a prevenire comportamenti a rischio.
In questo contesto, assume un valore centrale il Patto di Corresponsabilità Educativa, firmato da genitori e studenti all'atto dell'iscrizione: un documento che non è solo formale, ma impegna le parti alla fattiva condivisione di regole e doveri.
La pianificazione del “travaso” di alcol, effettuata da uno o più studenti – o anche dallo stesso alunno che è rimasto vittima del malore, suggerisce una consapevolezza della violazione che sposterebbe,in toto o in parte, l'onere della responsabilità proprio sui tutori legali degli stessi studenti. In un eventuale processo, la magistratura, di norma, valuta il contesto educativo dei responsabili per capire se tale condotta sia effetto di una carenza di guida comportamentale. Il rischio per questi genitori, è di dover risarcire personalmente i danni provocati a terzi.
Le maglie strette delle polizze: infortuni contro atti volontari
L'ultimo aspetto della questione riguarda il tema della domanda, ovvero l'effettiva operatività della tutela assicurativa. Le polizze scolastiche sono nate per coprire gli infortuni accidentali durante le attività didattiche, ma potrebbero prevedere rigide clausole di esclusione. L'assunzione volontaria di sostanze stupefacenti o alcoliche è spesso citata come causa di inoperatività della copertura. Se il danno è derivato da una condotta consapevole e contraria al regolamento da parte del minore, l’assicuratore potrebbe negare il risarcimento o, in alternativa, agire in rivalsa contro i responsabili. Anche le coperture private (es.: la Polizza del capofamiglia) presentano frequenti deroghe per danni legati all'abuso di alcol o droghe, rendendo l'analisi delle condizioni contrattualie dei massimali e un passaggio obbligato e, spesso, amaro per chi spera in un ristoro economico automatico.
Valentino Donà










