Negli ultimi anni, nel nostro Istituto è diventata usanza per i maturandi, al temine della pro va orale, celebrare il traguardo raggiunto. Consuetudine vuole che gli alunni, sul marciapiede fuori dal cancello della scuola, stappino bottiglie di spuman te, festeggiando con compagni e amici. Più goliardicamente, qualcuno usa uova e farina. La scorsa settimana, una nostra docente, all’uscita dalla scuola, è scivolata sul selciato reso sci voloso, riportando la frattura del polso.È ipotizzabile una re sponsabilità diretta della scuo la nell’evento in questione e, in questo caso, la polizza integra tiva risarcisce il danno?

Il Codice della strada, D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, all’Art. 3, comma 33, definisce “marcia piede” quella parte della strada destinata ai pedoni. Il Codice specifica, inoltre, che i marcia piedi appartengono al demanio ed, in quanto tali, la loro pulizia e manutenzione sono di compe tenza della Pubblica Ammini strazione. Il decreto in questione, quin di, dispenserebbe l’Ammini strazione scolastica dal doversi occupare del marciapiede posto davanti all’entrata dell’Istituto. La giurisprudenza Ma la realtà, spesso, non è così semplice. La questione è controversa e, nel corso degli anni, svariate sentenze si sono espresse in modo differente ge nerando dubbi e incertezze. Nel 2020 la Corte d’appel lo del Tribunale di Milano con sentenza n. 73, condannava un condominio al risarcimento di un infortunio occorso ad un pe done. Il malcapitato scivolava su una lastra di ghiaccio posta sul marciapiede davanti all’edificio, riportando la frattura dell’o mero. Il tribunale, rifacendosi al Regolamento Comunale che impone l’obbligo di pulizia del marciapiede, ha imposto al con dominio un rimborso di quasi 90.000 euro. Di fronte ad un caso analo go, nel 2021, la Quarta Sezione Civile del Tribunale di Torino, si espresse in maniera assoluta mente opposta. In questo caso Il tribunale sentenziò che il Comune mantiene la proprietà del marciapiedi e che tale diritto comprende l’onere della manu tenzione dovuta e necessaria. Fermo restando, comun que, il dovere di manutenzio ne da parte dell’Ente pubblico, quest’ultimo viene esentato dal risarcimento se prova l’impre vedibilità del pericolo e l’im possibilità di rimuoverlo imme diatamente, neppure con la più diligente attività di manutenzio ne. Un’ulteriore causa di esone ro di responsabilità sta nella di mostrazione che l’evento è stato provocato da terzi. Il reato di imbratta mento del suolo pub blico Qualora fosse identificato l’autore del danno, sarà quest’ul timo a dover risarcire la parte lesa. Inoltre, ai sensi dell’Art. 674 del Codice Penale l’imbrat tamento del suolo pubblico è un reato. Per questo motivo, colui che ha creato il danno, oltre a dover risarcire il danno potreb be essere condannato al paga mento di una sanzione ammini strativa.

La responsabilità della scuola È pertanto ipotizzabile una responsabilità diretta della scuola nell’evento? In linea assolutamente teo rica ci sentiremmo di escluder lo. L’evento s’è svolto al di fuori dell’edificio scolastico, sulla pubblica via, fuori dalla vigilan za diretta della scuola. Inoltre, non è provato che siano gli stu denti assicurati, in prima persona, ad aver creato la situazione di pericolo. Infine, sebbene sia ipotizzabile un nesso di causa lità tra l’azione degli studenti e l’accaduto, questo potrebbe non essere provato con certezza. Il profilo assicurativo La polizza integrativa stipu lata dall’Istituto tutela anche i danni da Responsabilità Civile. Nel caso, quindi, fosse prova ta la responsabilità della scuola o dello studente, l’assicuratore provvederà a risarcire il danno nel limite del massimale conve nuto. Inoltre le migliori formu le assicurative, disponibili in ambito scolastico, nel ramo di Responsabilità Civile, prevedono, limitatamente agli studenti, la tutela anche per i danni che questi possano provocare in itinere.

di Vincenzo Casella su Dirigere la scuola n. 7

Non ha ancora un account? Registrati ora!

Accedi con il tuo account