L'articolo 10 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Settore Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che le norme relative al lavoro a distanza si applicano al personale tecnico e amministrativo scolastico solo quando sono adeguate alle mansioni da svolgere e alle esigenze organizzative. Di conseguenza, il piano delle attività del personale ATA, predisposto dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e autorizzato dal Dirigente Scolastico, deve preventivamente individuare tali attività. Prima di approvarle, quest'ultimo è tenuto a valutare la compatibilità di tali modalità con le esigenze organizzative del servizio. È fondamentale ricordare che il dirigente scolastico non è tenuto ad accogliere le richieste individuali di lavoro a distanza, né il dirigente è tenuto a motivare dettagliatamente un eventuale diniego in sede di confronto sindacale. La Corte di Cassazione ha inoltre chiarito che il potere discrezionale del datore di lavoro è insindacabile e non richiede una giustificazione esplicita. Tuttavia, qualora il lavoro a distanza sia consentito, il dirigente deve specificare i requisiti generali per l'attuazione del lavoro a distanza in sede di informazione e confronto sindacale, i criteri generali per l'attuazione del lavoro a distanza. Questi includono aspetti quali: tipologia consentita (lavoro agile o da remoto), numero massimo di giornate settimanali lavorabili a distanza, limite del numero di beneficiari, durata dell’accordo individuale e fasce orarie di contattabilità (per il lavoro agile). Inoltre, va stabilito un elenco di criteri prioritari per l’accesso al lavoro a distanza in caso di più richieste, affinché sia garantito un utilizzo efficace dello strumento. Particolare attenzione sarà poi rivolta ad attribuire priorità a situazioni specifiche non già tutelate da norme esistenti, come ad esempio la presenza di figli minori di età superiore ai 12 anni o familiari che necessitano di assistenza, sebbene non certificati ai sensi della legge 104/1992. Naturalmente, restano in vigore i diritti prioritari sanciti dalle leggi vigenti. Infine, si evidenzia che il recente comma 6-bis dell'articolo 33 della legge 104/1992, introdotto dal D.Lgs. 105/2022, stabilisce un diritto di priorità per l’accesso al lavoro agile da parte dei lavoratori che usufruiscono dei permessi previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo, come specificato anche dalla legge 81/2017. Il lavoro subordinato può essere svolto attraverso varie modalità, definite tramite accordo tra le parti. Esso può prevedere forme di organizzazione basate su fasi, cicli, obiettivi, senza rigidi vincoli di orario o luogo. Si differenzia dal lavoro da remoto, che implica invece un vincolo temporale e il rispetto delle normative riguardanti l’orario di lavoro, consentendo l’attività in un luogo diverso e adeguato rispetto alla sede d’ufficio del dipendente. In merito al lavoro agile, l'articolo 12 del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021 stabilisce che tale modalità, di natura consensuale e volontaria, è accessibile a tutti i lavoratori indicati nell'articolo 10, comma 1, sia a tempo pieno che parziale, con contratti sia a tempo indeterminato che determinato. Tuttavia, spetta all’amministrazione identificare le attività remotizzabili, escludendo turni di lavoro e impieghi che richiedono strumentazioni non adatte al lavoro remoto. Qualora il dirigente conceda il lavoro agile, dopo aver definito il suo ambito di applicazione attraverso il piano delle attività del personale ATA e in accordo con le parti sindacali, è necessario pubblicare un avviso interno. Questo documento deve specificare i criteri di attuazione e priorità per selezionare il personale con cui stipulare gli accordi individuali. L’articolo 13 del CCNL prevede che tali accordi individuali siano formalizzati per iscritto a fini amministrativi e probatori, riportando gli elementi essenziali richiesti. È inoltre garantita la possibilità, per giustificati motivi, di recedere dall’accordo senza preavviso, a prescindere dalla durata dello stesso. L'articolo 14 disciplina l'organizzazione della prestazione in modalità agile e tutela il diritto alla disconnessione, mentre l'articolo 16 afferma che il lavoro da remoto segue le disposizioni previste per il lavoro agile dall’articolo 13 (escluso il comma 1, lettera e), dall’articolo 14 (esclusi i commi 4 e 5), e dall’articolo 15 (Formazione). Secondo l'ARAN, il lavoro agile si contraddistingue per la mancanza di vincoli di luogo e orario, diversamente dal lavoro da remoto che impone limiti specifici su entrambi gli aspetti. Non esistono prescrizioni obbligatorie su quale modalità sia preferibile per determinate attività, ma le norme sulla sicurezza sul lavoro risultano più stringenti nel caso del lavoro da remoto. In base all'articolo 16, comma 5 del CCNL, l'amministrazione deve concordare con il lavoratore il luogo in cui sarà svolta l'attività, verificandone l’idoneità anche per prevenire rischi di infortuni. Tale verifica deve essere effettuata inizialmente e almeno ogni sei mesi successivi. Per il telelavoro domiciliare, è necessario inoltre stabilire tempi e modalità di accesso per tali verifiche.

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