A proposito dello svolgimento di attività lavorativa durante l'assenza per malattia la corte di Cassazione Sez. Lav. con sentenza del 13 aprile 2021, n. 9647 , ha affermato che lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, quando l'attività esterna sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, ovvero quando, in violazione del dovere preparatorio all'adempimento e valutata in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, l'attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.
Avverso il licenziamento il lavoratore ha proposto ricorso che ha trovato accoglimento da parte del Tribunale. anche la Corte di appello adita ha confermato l'illegittimità del licenziamento ritenendo che nel caso concreto, vertendosi in un'ipotesi di patologia neurologica, i comportamenti ascritti al lavoratore non fossero né sintomatici di una simulazione della malattia né incompatibili con essa o forieri di ritardi nella guarigione.
Il datore di lavoro propone ricorso per cassazione deducendo una violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 e 2104 cod. civ.
In particolare, il datore di lavoro ha eccepito che il lavoratore mostrandosi impegnato in attività ricreative durante il periodo di malattia, avrebbe assunto un comportamento incompatibile con la dichiarata condizione depressiva, venendo meno ai propri doveri di collaborazione con il datore di lavoro alla stregua dei principi di buona fede e correttezza.
La Corte di cassazione nel respingere il ricorso ha ribadito il proprio orientamento consolidato secondo cui la malattia deve essere intesa non come uno stato che comporta l'impossibilità assoluta di svolgere qualunque tipo di attività, bensì come una condizione che impedisce lo svolgimento della normale prestazione lavorativa.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore assente per malattia venga sorpreso nello svolgimento di altre attività, questi dovrà dimostrare la compatibilità tra dette attività e la malattia che impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mancanza di elementi idonei a far presumere l'inesistenza della malattia e l'inidoneità delle attività svolte a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche.
Di conseguenza, la Corte ribadisce i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui lo svolgimento di attività extralavorativa durante il periodo di assenza per malattia costituisce illecito disciplinare – e può quindi giustificare il recesso del datore di lavoro – soltanto qualora l'attività esterna sia sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia ovvero qualora essa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore (in senso conforme, Cass. 15916/2000, Cass. 586/2016, Cass. 10416/2017, Cass. 26496/2018).








