Spett.le Giusto scuola.it
Premesso che questa scuola è stata oggetto di accorpamento/smembramento (tra direzioni didattiche e scuole medie) nel 2012 e che la scuola da cui ha ereditato una parte dei plessi aveva ... come software gestionale mentre all’epoca questa era gestita da ... che ha mantenuto fino al 2019 ( quando il Dsga dell’epoca ha deciso di ripassare a ...). Il travaso di dati (nel 2012) è avvenuto solo per il programma alunni e il personale con esclusione del bilancio, del programma emolumenti e dell’inventario.
La scuola, in riferimento alla scuola incorporata, è in possesso dei dati (cartacei) relativi agli emolumenti accessori tratti dai PRE/96 dell’epoca dal 1996 fino al 2012 (con esclusione tuttavia dei dati relativi al FIS anni 2011 e 2012 poiché a decorrere proprio dal 2011 era entrato in vigore il Cedolino Unico che veniva calcolato dal programma emolumenti ma non liquidato dalla scuola ma solo caricato e trasmesso sulla piattaforma attualmente Noipa - il dsga dell’epoca non ha avuto l’accortezza di conservare i dati cartacei).
Tempo addietro abbiamo ricevuto dal Dsga dell’epoca (quello della scuola che è stata incorporata) una richiesta per la certificazione dei compensi accessori dal 1996 al 2012.
La scuola ha certificato: a) i dati anno per anno dal 1996 al 2010 ( sommando per anno gli importi liquidati senza distinguere tra fondi Fis e non Fis non sapendo a cosa si riferissero i codici ed indicando conseguentemente le ritenute previdenziali totali a carico dello stato) e quelli extrafis liquidati nel 2012 con esclusione dell’indennità di direzione anni 2011 -2012 in quanto non ne era in possesso.
In risposta l’interessata ha contestato i dati ( che lei stessa negli anni aveva predisposto e trasmesso) chiedendo inoltre che fossero trasfusi in un modello del 2000 che l’USP di allora aveva inviato alle scuole, dove chiede di indicare i codici di retribuzione accessoria e di distinguere quelli da annualizzare da quelli da non annualizzare.
La scuola ha contattato per vie brevi l’interessata chiedendole quali erano gli importi che secondo il suo parere erano difformi e invitandola a produrre eventualmente cedolini relativi all’indennità di direzione anni 2011-2012. La stessa ha rifiutato e recentemente ha inviato un sollecito.
A tal fine si precisa che:
a) il modello a cui fa riferimento non viene più utilizzato da tanti anni: si ritiene che sia stato superato e che sia l’indicazione dei codici sia l’importo da non annualizzare sia ormai superfluo e inutile ( posto che i dati ormai devono essere inseriti dalle scuole – V. punto c);
b) la collega, essendo stata assunta a decorrere dal 1996, è in regime contributivo;
c) sulla piattaforma Passweb, come è stato è possibile verificare, si possono inserire i compensi accessori indicando l’anno di erogazione senza ulteriore indicazione di codici o di tipologia (si ritiene che ciò che rilevi sia l’anno di erogazione del compenso in base al principio di cassa);
d) sempre sulla piattaforma Passweb è stato possibile verificare che a decorrere dal 2011 i compensi liquidati tramite Cedolino Unico vengono registrati (sono stati sommati a livello mensile alla retribuzione riferita al mese dell’avvenuta liquidazione). Si è effettuata una prova: si è andati sulla posizione del dsga nel mese di settembre 2011 in cui la retribuzione risultava superiore a quella del mese precedente: si è proceduto a sottrarre lo stipendio e la somma rimasta coincideva con l’indennità di direzione; lo stesso si è ripetuto per gli anni 2012 -2013 etc.
e) Si ritiene pertanto che a decorrere dal 2011, limitatamente ai compensi erogati tramite Cedolino Unico, non sia più necessario certificare alcunché.
Ciò premesso si chiede se le considerazioni sopra svolte siano fondate e se pertanto non sia più necessario, non avendo i dati completi, compilare il modello del 2000 e se di conseguenza la scuola possa confermare la certificazione specificando tuttavia che i compensi accessori riferiti agli anni 2011 e 2012 liquidati con il cedolino unico sono già presenti nella piattaforma Passweb ( a tal fine si potrebbe correre il rischio che gli emolumenti possano essere conteggiati due volte : indicandoli separatamente e inclusi nel mese di riferimento).
In caso contrario si chiede di specificare come concretamente la scuola possa agire.
Si chiede per ovvi motivi di opportunità (il quesito potrebbe essere letto dall’interessata se la scuola è abbonata alla Vs rivista) di non pubblicare il presente quesito.
Distinti saluti
RISPOSTA
In risposta al quesito posto ci si chiede prioritariamente se la richiesta di certificazione pervenuta è stata fatta dall’interessata per la consegna ad altra amministrazione pubblica, in quest’ultimo caso nei rapporti con gli organidella PA e i gestori di pubbliciservizi, tali certificati possono essere sempre sostituiti dalledichiarazioni sostitutive dicertificazione e dell’atto dinotorietà ovvero se la dipendente la richiede per usi personali, ed in questo ultimo caso deve specificare le motivazioni altrimenti la certificazione va in bollo.Dal 1° gennaio 2012, infatti,le amministrazioni e i gestori dipubblici servizi non possonopiù accettare o richiedere certificati: larichiesta e l’accettazione deicertificati costituisconoviolazione dei doveri di ufficio.
In secondo ordine bisogna vedere se la richiesta dell’interessata rientra nel novero delle certificazioni. Ai sensi del DPR n. 445/2000all’art. 1, c. 1, lett. F) per certificazione si intende“il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione diricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personalie fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati dasoggetti titolari di funzioni pubbliche”
La definizione del legislatore individua tre funzioni inscindibili:
- la ricognizione: ricerca di dati già possedutidall’Amministrazione
- la riproduzione: rappresentazione in forma diversa dallasemplice estrazione di copia
- la partecipazione a terzi: destinazione a circolare deldocumento così prodotto.
Ed in questo caso trattasi sicuramente di un certificato. Per cui ad avviso di chi scrive indipendentemente dalla reperibilità dei dati dovuta ai diversi software utilizzati la scuola non può mai rifiutarsi di rilasciare un certificato. Anche se, nel caso in cui un dipendente richieda all'Amministrazione un determinato certificato, tale certificato deve essere rilasciato esclusivamente con la dicitura di cui all'art. 40, comma 2 del DPR n 445/2000 “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Relativamente alla problematica relativa ai compensi accessori del personale dopo la Legge 8 agosto 1995, n. 335 di “riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” (c.d. riforma Dini) che rende pensionabili dal 01/01/1996 tali compensi accessori, si stabilì che tali compensi andassero comunicati, dai “sostituti secondari d’imposta” ( leggi scuole), tramite una procedura informatica chiamata ” PRE 96” .
Con questa procedura le scuole hanno comunicato puntualmente, anno per anno, dal 1996 in poi, tutti i compensi accessori erogati a tutti i propri dipendenti, di ruolo e supplenti annuali, tali compensi corrisposti durante l’anno, affinché il “sostituto d’imposta primario” (MEF) unificasse con le proprie competenze corrisposte al dipendente e conguagliasse sia da un punto di vista fiscale che contributivo.
Con l’avventi del “Cedolino Unico” :…il “Cedolino Unico” è un sistema di pagamento delle competenze fisse e accessorie introdotto con l’art. 2, comma 197 della legge finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n. 191) cui ha fatto seguito specifico decreto ministeriale del 1° dicembre 2010, prevedendosi espressamente per le amministrazioni dello Stato che si avvalgono, per il pagamento degli stipendi, delle procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell’Economia e Finanze, l’obbligo di operare il pagamento delle competenze accessorie al proprio personale, congiuntamente alle competenze fisse, mediante ordini collettivi di pagamento secondo il D.M. 31 ottobre 2002….
A partire dal 1/1/2012 i compensi accessori fuori cedolino Unico ( PON, Alternanza, Progetti scolastici ecc) che da 01/01/2012 dovevano non solo essere comunicati a SIDI con Comunicazione compensi acc. fuori ced. Unico...” ma bisognava fare anche una comunicazione aggiuntiva con DMA all’INPS fino al 31/12/2019.
Secondo la circolare Inps n 115/2019 , messaggio Hermes n. 591/2020, le scuole dal 01/01/2020 non devono inviare più le denunce mensili ( Lista PosPa) per i compensi corrisposti direttamente al proprio personale.
Se le scuole hanno fatto la suddetta comunicazione tali compensi dovrebbero essere visibili in Passweb, cioè l’imponibile pensionistico dell’estratto conto assicurativo dovrebbe, per gli anni dal 2020 al 2023, corrispondere alle CU.
Pertanto ad avviso di chi scrive relativamente agli anni 2011/2012 se trattasi di pagamento di indennità di direzione, la stessa è stata pagata direttamente dal MEF tramite cedolino unico e, pertanto, la dipendente deve richiedere tale dato al MEF, se invece trattasi di compensi pagati con il bilancio dell’istituzione scolastica la scuola deve risalire a tali dati anche mediante i mandati di pagamento che devono necessariamente essere presenti tra gli atti dell’istituzione scolastica.