Buongiorno,
in merito alla richiesta di consenso per il trattamento di immagini degli studenti che esuli dalle finalità propriamente istituzionali (ad esempio, foto di classe), è necessario richiedere la firma di entrambi i genitori o può valere la presunzione che il permesso sia fornito di comune accordo, quindi sia sufficiente una sola firma? Come è opportuno procedere con la modulistica?
Grazie

Risposta

Il consenso dei genitori servirebbe esclusivamente per l’attività del fotografo e non per l’attività della scuola. Per la foto di classe occorre svolgere le seguenti considerazioni:

Il giornale di classe o di scuola rientra nella consuetudine della didattica di ogni ordine e grado; nasce dalla voglia di comunicare degli studenti, e dalla necessità di avere uno strumento rappresentativo che possa far conoscere il proprio pensiero agli altri. In quest'ottica il giornale scolastico è un elemento forte di comunicazione ed un ambiente in cui si sperimentano vari tipi di scrittura. Le cautele da adottare dipendono dal grado di diffusione del giornalino stesso. Una distribuzione limitata alle famiglie degli allievi va gestita come comunicazione di dati personali. Pertanto, il genitore, all’inizio dell’anno scolastico, in occasione della consegna dell’informativa, ex art. 13 del Regolamento UE, avrà notizia dell’uso che sarà fatto delle immagini e, se lo riterrà opportuno, chiederà che le immagini non vengano utilizzate.

Se, diversamente, il giornalino ha una diffusione indiscriminata, ad esempio viene distribuito sul territorio, non v’è dubbio che si tratti di diffusione di dati personali. In questo caso non è consentito pubblicare foto di minori riconoscibili, anche se legate ad eventi positivi. La ragione di tale comportamento da tenere sta nell’analisi degli indicatori di liceità che devono condurre l’azione. Gli indicatori della pertinenza e non eccedenza sono in primo piano. Essi comportano una scrupolosa verifica dell'adeguatezza dei dati agli scopi del trattamento. Se scopo del trattamento specifico è il riconoscimento di un merito al minore per un suo successo scolastico, non v’è ragione di divulgare una sua foto corredata da nome e cognome, poiché basterebbe citare il suo nome di battesimo e la classe per evidenziarne i meriti.

Caso ancora più potenzialmente pericoloso è il sito web della scuola e la pubblicazione sullo stesso del giornalino scolastico. La messa a disposizione della rete, senza alcuna limitazione dell’accesso, crea rischi potenziali di utilizzo delle informazioni illimitati. Ma, senza considerare questo estremo effetto dell’uso delle immagini, basta soffermarsi sul concetto di necessarietà del trattamento del dato. Lo sforzo che bisogna compiere è quello di mirare al raggiungimento del risultato, sia esso il riconoscimento di un merito del bambino, sia esso l’informazione sulle attività che la scuola svolge. È l’invasività che va tenuta sotto controllo. Gli stessi risultati vanno perseguiti con il mezzo e le modalità meno invasive. Esse non devono essere potenzialmente foriere di danno per il minore e non solo in modo diretto, ma anche indiretto (basta pensare a relazioni familiari e parentali difficili, effetti di problemi economici ecc.).

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