Si chiede se è lecito che il Consiglio d'Istituto possa deliberare la chiusura della scuola (in cui il personale ATA svolge l'orario settimanale in 5 gg. dal lunedì al venerdì) oltre che nel giorno prefestivo (14 agosto) anche nei giorni immediatamente precedenti o successivi.
Ad esempio:
14/08/2024: chiusura come prefestivo
15/08/2024: festivo
venerdì 16/08/2024: chiusura? (o si potrebbe configurare un'interruzione di servizio?)
sabato 17/08/2024 la scuola rimane comunque chiusa e il personale ATA copre già questa giornata
con ferie
Risposta
Con riferimento al quesito che si riscontra si chiarisce in via preliminare che sulla chiusura prefestiva non c'è chiarezza normativa.
L'unico riferimento normativo è il comma 3 art. 36 DPR 209/87):
Art. 36 comma 3 DPR 209/8
3. Durante i periodi di interruzione delle attività didattiche e salvaguardando i periodi in cui siano previste attività programmate dagli organi collegiali, è possibile la chiusura della scuola nelle giornate prefestive, fermo restando il rispetto dell'orario settimanale d'obbligo del personale.
Questa norma esplicita chiaramente quali sono gli spazi e limiti della decisione. Si parla di giornate prefestive, ritenendo che il significato letterale dell'espressione usata dalla norma non si presta a dubbie interpretazione . Solo ricorrendo tali circostanze la deliberazione può ritenersi legittima.
La decisione deve essere assunta dal consiglio d'istituto perchè investe il funzionamento della scuola. Tenendo presente che al di fuori delle festività nessuna riduzione di orario è consentita nei pubblici uffici che non sia autorizzata da norme di legge (art. 2 della legge n. 54 del 5/5/77).
Si richiama pertanto la nozione di “giornata prefestiva” risultante dalla collocazione nel calendario di un giorno lavorativo che precede immediatamente una delle festività stabilite dall’art. 5 dell’Ordinanza Ministeriale n. 600 del 24.08.2018.
Ciò posto non può essere fatta una interpretazione estensiva della norma
Di conseguenza non possono pertanto considerarsi prefestivi i giorni antecedenti le giornate di chiusura delle scuole derivanti dall'adozione di provvedimenti di organizzazione flessibile dell'orario scolastico (es. funzionamento su cinque giorni) da parte delle Istituzioni scolastiche autonome”.
Nel caso venga disposta la chiusura è da valutare anche la questione del recupero delle giornate non lavorate da parte del personale ATA.
Va infatti garantita la possibilità al personale di recuperare i giorni o le ore di lavoro non svolto.
Poiché la materia dell'orario di lavoro e dei recuperi non è oggetto di contrattazione ma di confronto sindacale, in tale sede può essere assunta la decisione della modalità del recupero.
Il DSGA come è noto deve proporre a inizio anno un piano delle attività relativo alle modalità di prestazione dell'orario di servizio. In questo documento, è opportuno indicare le modalità di recupero delle giornate prefestive, tramite una differente articolazione oraria e con l'eventuale disposizione allo svolgimento di ore eccedenti.
A titolo esemplificativo il servizio non prestato nei predetti giorni di chiusura potrà essere reso dal personale ATA con le seguenti modalità:
a) compensazione con le ore di lavoro straordinario prestate;
b) recuperi programmati nel corso dell’anno scolastico, anche in anticipo rispetto alle giornate di chiusura; sono ammessi anche recuperi di un’ora settimanale in aggiunta alle 36 ore ordinarie o alle 35 per chi ha diritto alla riduzione;
c) recuperi successivi, entro il mese di ottobre 2011 (per il personale con rapporto a tempo determinato la compensazione deve avvenire entro il termine del rapporto);
d) utilizzo di giornate di ferie, se c'è il consenso del personale;
La programmazione dei recuperi dovrà tenere conto delle esigenze di funzionamento dell’Istituto.
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