1) Cosa avviene nel caso il DSGA uscente non sia più disponibile al passaggio di consegne?
Nel caso in cui il Direttore uscente non ottemperasse all'invito senza idonea giustificazione, il Dirigente Scolastico e il Direttore subentrante ( o il suo sostituto), con l'assistenza del Presidente del Consiglio d'Istituto, procederanno - previa ricognizione materiale, adottando, se del caso, anche il metodo del campionamento - a redigere e sottoscrivere il verbale di passaggio di consegne, avendo cura di evidenziare in modo compiuto e documentabile le ragioni che hanno condotto a seguire un siffatto procedimento.
2) Si possono configurare condotte omissive e responsabilità amministrative in caso di perdurante indisponibilità di DSGA entrante e/o uscente?
Una responsabilità potrebbe essere configurabile in caso comportamenti omissivi, negligenti o, peggio, ostruzionistici e dilatori da parte dei soggetti coinvolti.
3) L’art. 30 comma 5 del D.I. n. 129 del 2018 fissa il termine di 60 giorni per il passaggio di consegne. Come deve essere inteso questo termine? Deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.
Normativa di riferimento
L'articolo 30 del Regolamento di contabilità n. 129 del 2018 statuisce che il passaggio di consegne deve essere effettuato tra il Direttore cessante ed il Direttore subentrante. Quindi la funzione di consegnatario è svolta dal D.S.G.A. e in caso di assenza o impedimento temporaneo, il dirigente scolastico nomina con proprio provvedimento uno o più impiegati incaricati della sua sostituzione. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento "Quando il D.S.G.A. cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente scolastico e del presidente del Consiglio d’istituto".
In base alla Circolare del MEF del 8 settembre 2008 n.26, la mancata formalizzazione del passaggio può far sorgere, ricorrendone i presupposti, ad ipotesi di responsabilità amministrativa e contabile.
La C.M Prot. 2233 del 2/4/2012, seppur con riferimento al quadro normativo di cui al DI 44/2001, ha precisato che, a prescindere dall'ipotesi di comportamenti omissivi, negligenti o, peggio, ostruzionistici e dilatori da parte dei soggetti coinvolti - situazioni che potranno eventualmente dar luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ovvero, nel caso di riscontrato danno erariale, giocare un ruolo nell'individuazione delle relative responsabilità - il passaggio di consegne dei beni deve essere comunque effettuato al fine di rendere trasparente la responsabilità delle gestioni di pertinenza.
Anche nel caso in cui non si verifichi il formale passaggio di consegne, il Direttore subentrante - sostanzialmente quale consegnatario di fatto, soprattutto con la predisposizione del conto del patrimonio in occasione del conto consuntivo è corresponsabile in solido, unitamente al Direttore uscente, della gestione patrimoniale.
Relativamente alla circostanza in cui, dunque, non si riesca a realizzare un normale passaggio di consegne, nella Nota viene precisato che incomberà sempre al Dirigente Scolastico assumere l'iniziativa per regolarizzare la posizione del Direttore subentrante, quale consegnatario dei beni mobili nonché responsabile della gestione ordinaria di tutti i beni (immobili, mobili e valori).
In tale evenienza, con l'obiettivo di perfezionare il passaggio di consegne il Dirigente Scolastico deve provvedere a inviare una lettera raccomandata con avviso di ricevimento per mettere in mora il Direttore uscente - ai sensi e per gli effetti degli articoli 1219 e 2943 del codice civile - invitandolo a prendere parte, nella data e orari prefissati, alle operazioni di passaggio di consegne in contraddittorio con il Direttore subentrante, con l'espressa avvertenza che, in difetto, si procederà, dando atto dell'assenza, egualmente a redigere il verbale con la partecipazione del medesimo Dirigente Scolastico e con l'assistenza del Presidente del Consiglio d'Istituto. Quest'ultimo, potrà anche delegare al riguardo un componente del medesimo Consiglio.
Ovviamente, la lettera di messa in mora dovrà essere partecipata, preferibilmente tramite consegna diretta, agli altri soggetti coinvolti (Direttore subentrante e Presidente del Consiglio d'Istituto).
Nel caso in cui il Direttore uscente non ottemperasse all'invito senza idonea giustificazione e, comunque, qualora dovesse prospettare un rinvio incompatibile con le tempistiche sopra esplicitate, il Dirigente Scolastico e il Direttore subentrante, con l'assistenza del Presidente del Consiglio d'Istituto, procederanno - previa ricognizione materiale, adottando, se del caso, anche il metodo del campionamento - a redigere e sottoscrivere il verbale di passaggio di consegne, avendo cura di evidenziare in modo compiuto e documentabile le ragioni che hanno condotto a seguire un siffatto procedimento.
Va da sé che, per evidenti ragioni di trasparenza, il predetto verbale deve essere tempestivamente trasmesso al Direttore cessante, in modo da renderlo edotto delle operazioni compiute e delle relative risultanze, al fine di poter formulare le proprie controdeduzioni. In ogni caso, qualora in sede di passaggio di consegne dovessero emergere delle mancanze, sarà il Dirigente Scolastico ad operare gli opportuni accertamenti volti ad individuare la sussistenza di eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa.