Buongiorno,
la ringrazio per la risposta, molto chiara.
Mi rimane comunque la necessità di sapere, in generale, quale soggetto, all'interno della scuola, può farsi promotore di un azione presso il giudice civile nei confronti dell'utenza.
Se nelle azioni contro l'amministrazione il MIUR si surroga al DS e ai docenti, salva poi la facoltà di rivalsa in caso di dolo o colpa grave, in caso azione attiva, come si deve procedere? Grazie
Risposta
La questione sulla legittimazione ad agire in giudizio è molto complessa, perchè come di seguito chiarito bisogna distinguere quando la scuola agisce come organo dello stato e quando agisce attraverso il suo legale rappresentate come Ente.
Le istituzioni scolastiche benché enti autonomi dotati di personalità giuridica e, quindi configurati come soggetti di diritto, risultano ancora compenetrate nell'organizzazione dello Stato. Difatti l'art.1 del D.L.vo n.165/2001 qualifica le istituzioni scolastiche come “Amministrazioni dello Stato”.
Pertanto, in relazione ai compiti istituzionali svolti e alla competenza assegnata dalla legge le istituzioni scolastiche agiscono al tempo stesso come organo dello Stato e come ente autonomo. Così il Dirigente scolastico, quale organo di vertice dell'istituzione scolastica, in alcuni casi agisce e pone in essere rapporti giuridici nella sua veste di legale rappresentante dell'istituzione scolastica, in altri agisce quale Dirigente dell'amministrazione statale.
La diversa posizione assunta dall'istituzione scolastica si riflette anche sulla legittimazione a star in giudizio in presenza di controversie. Quando agisce come organo decentrato dell'amministrazione, parte in causa è l'istituzione scolastica come organo dello Stato; viceversa quando agisce come ente autonomo, parte in causa è l'istituzione scolastica quale ente autonomo.
Nelle controversie diverse da quelle derivanti dal rapporto di lavoro l'istituzione scolastica è parte in causa tanto come organo dello Stato (ad esempio: le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dagli alunni durante l'attività scolastica e le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dall'istituzione scolastica per incidente patito da un proprio dipendente ascrivibile a responsabilità del terzo), quanto come ente autonomo dotato di personalità giuridica distinta dallo Stato (ad esempio: le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivante dalla violazione degli obblighi contrattuali).
Nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro dei dipendenti l'istituzione scolastica è parte in causa come organo dello Stato. Difatti, il personale della scuola anche dopo l'attribuzione dell'autonomia e della personalità giuridica alle istituzioni scolastiche continua ad essere considerato personale dello Stato. Di conseguenza, l'attività ed i comportamenti posti in essere, sia dai Dirigenti scolastici, sia dal personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario in esecuzione del rapporto di lavoro sono da imputare allo Stato.
Considerata quindi la statalità del personale scolastico la legittimazione passiva in materia di contenzioso dello stesso personale, per quanto attiene alle vertenze di lavoro trattate nella fase stragiudiziale della conciliazione, ai sensi dell'artt.16, lettera f) del D.L.vo n.165/2001 è attribuita esclusivamente agli uffici scolastici regionali il potere-dovere di conciliare e transigere le liti e, quindi, la competenza di assumere le decisioni sull'opportunità o meno della conciliazione, con conseguente assunzione di obbligazioni a carico dello Stato. Tale attribuzione resta ferma anche quando oggetto della conciliazione sono atti di gestione adottati dal Dirigente scolastico.
Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale per il concreto esercizio della funzione conciliativa può utilizzare lo strumento della delega. Questa delega è una delega di rappresentanza.
Il MIUR con la nota 13 marzo 2003 ha fatto presente che nella conciliazione relativa agli atti di gestione adottati dal Dirigente Scolastico, è opportuno che venga individuato quale rappresentante dell'amministrazione lo stesso Dirigente scolastico.
L'atto di delega deve essere specifico in relazione al contenuto ed ai limiti della conciliazione; difatti, in caso di delega generica, il MIUR con la richiamata nota, suggerisce che occorre richiamarsi al principio generale di ragionevolezza, quale criterio a cui riferirsi nel momento in cui si addivenga o meno alla conciliazione.
Riguardo la responsabilità amministrativa che il Dirigente delegato assume nella decisione conciliativa va richiamato il principio sancito dall'art.66, comma 8 del D.L.vo 165/2001; tale norma sancisce espressamente l'esonero da responsabilità amministrativa del soggetto che munito di delega abbia o meno conciliato per conto dell'amministrazione.
La responsabilità permane nel caso in cui il soggetto nell'emanazione dell'atto che ha dato luogo a conciliazione conclusasi con un esborso di denaro abbia agito per dolo o colpa grave. In tali ipotesi si pone il problema della valutazione circa l'accertamento dell'eventuale danno erariale.
Il Dirigente scolastico ha la legittimazione passiva in tutte le vertenze di lavoro derivanti da atti di gestione da lui adottati, ma non ha il potere di conciliare, né nella fase stragiudiziale, né in quella giudiziale. Vale a dire che, nella fase di giudizio davanti al giudice, in applicazione dell'art.417 bis, primo comma, del c.p.c. che attribuisce al dipendente dell'amministrazione il potere di predisporre e sottoscrivere gli atti difensivi e di gestire integralmente la lite, oltre che ovviamente di compiere tutte le attività materiali connesse al giudizio, il difensore dell'istituzione scolastica convenuta, deve identificarsi nel Dirigente scolastico.
Tuttavia, si deve tenere presente che dall'attivazione della controversia davanti al giudice, l'istituzione scolastica riceve notizia dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici deve avvenire la notifica del ricorso introduttivo del giudizio a cura del ricorrente.
All'Avvocatura dello Stato spetta decidere, se espletare direttamente il patrocinio difensivo qualora ricorrano questioni di massima o eventi di notevoli ripercussioni economiche, ovvero incaricare della difesa l'amministrazione.
Di tale scelta l'Avvocatura dello Stato deve darne notizia all'istituzione scolastica. Se l'Avvocatura ha deciso di interviene direttamente è compito del Dirigente scolastico fornire tutti gli elementi conoscitivi della causa al fine di permettere alla stessa avvocatura di potere assumere la difesa dell'am-ministrazione e predisporre gli atti di causa; in caso contrario, sarà compito del Dirigente scolastico costituirsi in giudizio e assumere la difesa dell'amministrazione.