1) Premesso che per acquisti pari o superiori ad € 5.000,00 è necessario prendere un CIG Simog.
Ciò detto si chiede se sia possibile effettuare più acquisti con ordine diretto: es. se la scuola deve acquistare Notebook e Tablet effettuerò un unico acquisto diretto ma se devo acquistare arredi innovativi o robot e attrezzature STEM posso effettuare altri acquisti distinti: uno per robot – un altro per gli arredi , un altro ancora per software.
Aumenterà purtroppo il carico di lavoro ma gli acquisti separati dovrebbero legittimi posto che i beni appartengono a tipologie differenti e non esiste l’eventualità di frazionare artificiosamente gli importi anche perché tutti gli ordini risulterebbero in ogni caso ben inferiori all’attuale soglia minima prevista dalla legge.
Nell’ipotesi che la fornitura sia superiore ad € 40.000 ma inferiore ad € 139.000,00 sulla base dell’attuale normativa valida fino al 30 giugno 2023 ( DL 76/2020 e DL 77/2021) è necessario effettuare una informale indagine di mercato ( chiedendo informalmente 2 preventivi) o possiamo procedere direttamente all’acquisto?
2) CIG SIMOG. Posto che è necessario acquisire un CIG SIMOG ( era dal 2009 che non lo prendevamo) non riusciamo a capire come procedere per il fascicolo FVOE ( cioè per effettuare i controlli sulla ditta) e come inserirlo nel MEPA associandolo alla ditta. Esistono delle SLIDE in tal senso?
Risposta
L’Autorità nazionale Anticorruzione (Anac) con la propria delibera n. 122 del 16/3/2022 ha forntio indicazioni in materia di appaltie concessioni afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare. L’Anac evidenzia, in particolare, la necessità di acquisire un Cig ordinario attraverso il sistema Simog per tutti gli affidamenti finanziati con le risorse suddette al fine di consentire la trasmissione dei dati e delle informazioni necessari all’attività di monitoriaggio propria dell’Anac. Ricordiamo che il Cig consente: i) di identificare univocamente le gare, i loro lotti ed i contratti stipulati con le P.A.A e, pertanto, deve essere indicato nei documenti relativi ad una gara d’appalto;
ii) di rispettare gli adempiemnti contributivi posti a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Anac;
iii) di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente.
L’art. 24 del nuovo Codice rende obbligatorio a partire dall’1/1/2024, anche l’utilizzo del Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) che permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli operatori economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
È stata pubblica in Gazzetta Ufficiale (Serie generale n. 249 del 24-10-2022) la delibera n. 464 del 27/7/2022 con cui l’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha sospeso l’operatività del sistema AVCpass e fornito le prime indicazioni operative sul nuovo sistema informatico di verifica dei requisiti degli operatori economici.
Tale sistema, denominato “Fascicolo virtuale dell’operatore economico” o FVOE, che va ad arricchire la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, entra in vigore e diviene obbligatorio 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ossia il 9 novembre 2022, data in cui diviene utilizzabile da parte delle stazioni appaltanti (v. art. 81 d.lgs. 50/2016, il codice appalti, e art. 2, lett. m, della legge delega n. 78/2022 per la riforma dello stesso codice).
Da notare che tale sistema, rispetto all’AVCpass, consente di accertare anche i requisiti degli operatori economici che intervengono per l’esecuzione del contratto. L’utilizzo non è quindi limitato alla sola gara (viene quindi coinvolto anche il subappaltatore). Di contro, non diversamente dall’AVCpass, resta a carico dell’operatore economico la produzione, gara per gara, di un PASSOE da inserire nella domanda di partecipazione e la possibilità di integrare attraverso il sistema la documentazione richiesta dalla stazione appaltante, laddove di esclusiva disponibilità del primo.
Funzionalità del FVOE (art. 2)
Attraverso l’apposita interfaccia web, il FVOE consente:
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alle stazioni appaltanti, l’acquisizione delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, e speciali;
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agli operatori economici l’inserimento nel fascicolo dei dati e delle certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti speciali la cui produzione è a loro carico (v. ult. par. della news);
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il riuso dei documenti presenti nel FVOE per la partecipazione a più procedure di affidamento, nei limiti della loro validità (per le certificazioni dei requisiti generali il termine è di 120 giorni, ove non diversamente indicato);
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il riuso da parte delle stazioni appaltanti dell’esito delle verifiche in altre procedure di affidamento e l’accesso ai documenti a comprova.