Buongiorno,
Occorre far presente all'agenzia la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'art. 1463 c.c. Quanto alla penale di cui all'art. 1382 c.c. occorre rispondere che non è dovuta, in quanto la responsabilità del debitore (in questo caso la scuola) è esclusa nel caso in cui l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione derivi da causa a lui non imputabile (Cass. 1 agosto 2003, n. 11748 e Cass. 30 gennaio 1995, n. 1097).
Quanto al verificarsi dell'impossibilità sopravvenuta si rimanda a quanto affermato dalla giurisprudenza per cui "La risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 c.c., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione" (Cassazione civile, n. 26958/2007)
Quanto all'idoneità delle conclamate e avverse condizioni atmosferiche a determinare la giustificazione dell'impossibilità sopravvenuta si richiama un'altra sentenza della Cassazione per cui in tema di risoluzione del contratto, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è configurabile qualora siano divenuti impossibili l'adempimento della prestazione da parte del debitore o l'utilizzazione della stessa ad opera della controparte, purché tale impossibilità non sia imputabile al creditore ed il suo interesse a ricevere la prestazione medesima sia venuto meno, dovendosi in tal caso prendere atto che non può più essere conseguita la finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto, con la conseguente estinzione dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso sentenza che aveva ritenuto il debitore liberato dalla prestazione divenuta impossibile - nella specie la rappresentazione di un'opera lirica all'aperto che, pur dopo l'esecuzione del solo primo atto, era stata interrotta a causa di gravi avverse condizioni atmosferiche - con esclusione per la parte liberata della possibilità di chiedere la controprestazione ed obbligo di restituzione di quella già ricevuta) (Cassazione civile, del 29 marzo 2019, n. 8766).
In questo caso devono ritenersi le circostanze attuali non prevedibili e certamente preclusive qualunque viaggio d'istruzione nelle zone indicate. Dunque non sarebbe nemmeno eccepibile la carenza di polizze assicurative "c.d. Assicurazione viaggio" trattandosi non di un danno da "vacanza rovinata" quanto di circostanze che rendono impossibile l'esecuzione del viaggio.