Come opera l'assicurazione della scuola? Quanto rimborsa?

Uno dei sinistri più comuni all'interno della scuola, soprattutto nelle scuole primarie, riguarda la rottura degli occhiali. Questo tipo di danno è spesso alla base di obiezioni e di polemiche tra le famiglie, la scuola e i docenti, motivo per cui sono opportuni alcuni approfondimenti.

Una garanzia unica nel mercato assicurativo

Ai sensi dell'Art. 128 e successivi del Codice del consumo, D. Lgs. 06 settembre 2005 n° 206, anche nel caso degli occhiali, come per tutti i beni nuovi, è prevista una garanzia minima della durata di due anni a partire dalla data della fornitura. La garanzia copre tutti gli eventuali difetti di fabbricazione, ma non prevede eventuali rotture dovute a cattivo uso o cattiva manutenzione da parte del consumatore.
Negli anni, il problema della rottura degli occhiali nel corso delle attività scolastiche è stato percepito dalle famiglie in maniere sempre più importante. Per far fronte a questa nuova esigenza, le Società Assicuratrici hanno sviluppato una particolare garanzia che prevede il rimborso dell'occhiale danneggiato, anche in assenza di infortunio.
La garanzia relativa alla rottura accidentale dell'occhiale (cd. kaskoocchiali) rappresenta una peculiarità esclusiva del comparto scolastico.
La garanzia tende a tutelare tutti quegli eventi in cui si rilevi uno specifico danno da Responsabilità Civile, ai sensi dell'Art. 2043 del Codice Civile, che potrebbe escluso dalle polizze normalmente applicate in ambito scolastico.
Recentemente, in ambito commerciale, sono state introdotte polizze che prevedono un rimborso in caso di rottura accidentale.
Queste soluzioni prevedono, tuttavia, precise limitazioni di massimale, franchigie o scoperti e premi più elevati rispetto a quelli delle polizze assicurative scolastiche.

Cosa prevede la garanzia

Non tutte le società assicuratrici prevedono questo tipo di garanzia, dove prevista, inoltre, la garanzia kaskoocchiali potrebbe non operare in maniera univoca.
Proprio per la particolare onerosità della tutela, la maggioranza delle Società tende a limitare il massimale di rimborso. Sono più che prevedibili rimborsi a scalare in relazione alla vetustà del bene danneggiato.
Alcune società prevedono la copertura esclusivamente all'interno di alcuni locali scolastici, come ad esempio le palestre,escludendo la copertura nell'itinere oppure durante i Viaggi di istruzione o le uscite didattiche.
Un ulteriore aspetto differenziante è quello relativo ai soggetti assicurati.
Tendenzialmente la copertura comprende tutti gli alunni, ma la stessa soluzione potrebbe non applicarsi anche agli operatori scolastici. Alcune polizze, infatti, non prevedono copertura per il personale docente e non docente. Altre prevedono la tutela solo a precise condizioni e comunque solo a fronte del pagamento del premio della polizza.
In tutti i casi è bene evidenziare che la garanzia prevede il danneggiamento accidentale dell’occhiale, escludendo l’incuria, l’abbandono o il furto del bene danneggiato.