Il contratto di prestazione d'opera è disciplinato dal codice civile (artt. 2222 e 2229 c.c.) e trattandosi di prestazioni esterne il testo unico del 2001 all'art. 7 stabilisce una regola fondamentale: non si possono esternare i servizi che rientrano nelle normali funzioni e competenze del personale della scuola. Ad esempio non possono essere esternalizzati ad un commercialista i servizi cui è tenuto adempiere il direttore sga.