Buongiorno,
nella scuola secondaria di primo grado, il ruolo di presidente della commissione d'esame, in caso di impedimento del DS, può essere svolto da un docente da lui delegato. Questo docente può essere scelto fra quelli facenti parte delle sottocommissioni?
Qual è il riferimento normativo in merito?

RISPOSTA

Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una Commissione d'esame, composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi. Detta Commissione si articolerà in tante Sottocommissioni quante sono le classi terze. Le Sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. Ogni Sottocommissione individua al proprio interno un Coordinatore, che ovviamente può essere delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria Sottocommissione.

Il D.M. n. 741/2018 precisa che “In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria.”

Pertanto, in caso di assenza o impedimento o reggenza del dirigente scolastico, compresa la sua eventuale nomina come presidente di commissione per l'esame di Stato conclusivo del secondo Ciclo, le funzioni di presidente della commissione d'esame per il primo Ciclo di istruzione sono assegnate ad un docente collaboratore non necessariamente di ruolo nella scuola secondaria di primo grado.