Buongiorno,
ai sensi della legge 119/2017 e della circolare 2166 del 27/02/2018 del ministero della salute e del MIUR, un certificato medico rilasciato da medico libero professionista e non da struttura pubblica, puo' ritenersi valido per attestare il differimento delle vaccinazioni obbligatorie e consentire nelle more la frequenza della scuola dell'infanzia?
Grazie,
Sì può ritenersi valido.
L´art. 1 del d.l. n. 73/2017 sopra citato prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologia in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b" (art. 1, comma 1). Agli stessi fini, "sono altresì obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella" (art. 1, comma 1 bis).
Sono esonerati dall´obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell´analisi sierologica (art. 1, comma 2).
Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3).
In caso di mancata osservanza degli obblighi vaccinali, è previsto che "i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall´azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l´effettuazione". In caso di inadempimento "è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento". La sanzione non è applicata nel caso in cui, a seguito di contestazione da parte dell´azienda sanitaria locale territorialmente competente, i predetti soggetti provvedano, nel termine indicato "a far somministrare al minore il vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla schedula vaccinale in relazione all´età" (art. 1, comma 4).
In tale contesto, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, i responsabili dei servizi educativi per l´infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie sono tenuti a richiedere, all´atto dell´iscrizione del minore "la presentazione di idonea documentazione comprovante l´effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie indicate all´articolo 1, commi 1 e 1-bis, ovvero l´esonero, l´omissione o il differimento delle stesse in relazione a quanto previsto dall´articolo 1, commi 2 e 3, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all´azienda sanitaria locale territorialmente competente" (art. 3, comma 1). La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti è segnalata dai dirigenti scolastici all´azienda sanitaria locale che, qualora non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quelli di cui all´articolo 1, comma 4 (art. 3, comma 2). Limitatamente ai servizi educativi per l´infanzia e le scuole dell´infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, "la presentazione della documentazione costituisce requisito di accesso" (art. 3, comma 3).