Un assistente amministrativa ha inserito nella dichiarazione dei servizi ai fini della ricostruzione di carriera il servizio civile volontario svolto nell'a.s. 2002/2003, la RTS di Torino ha inviato alla scuola l'osservazione comunicando che il Servizio civile volontario non è correlato a quello sostitutivo di leva, richiamato dall'art. 485, comma 7, D.Lgs 297/1994 e, come tale, non è riconoscibile ai fini della progressione di carriera.
Vista la nota operativa Ex Inpdap n. 24 del 7/05/2009 “Articolo 4, comma 2 del D.L. 29-11-2008 n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009 n. 2 Valorizzazione dei periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria”;
Visto il messaggio Inps n. n. 25493 del 22/10/2007 dove si precisa che per il periodo transitorio fino al 31/12/2005 i cittadini che prestano servizio civile ai sensi dell'art. 6 c. 1 e 2 della legge 230 del 08/07/1998 godono degli stessi diritti anche ai fini previdenziali e amministrativi dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Il messaggio INPS n. 25493 precisa quanto segue:
"Invece i periodi di servizio civile di cui all’art. 10 della citata legge n. 64/2001, che rinvia espressamente al disposto dell’art. 6, commi 1 e 2 della legge n. 230/98, svolti dalla data di entrata in vigore della legge 230/98 e fino all’entrata in vigore del DLgs n. 77/2002, potranno essere accreditati in base al citato art. 6 della legge n.230/98 che prevede il riconoscimento figurativo del periodo anche ai fini previdenziali, con i limiti e le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.
Trattandosi di un periodo transitorio e definito nel tempo (15 luglio 1998 / 31 dicembre 2005), il servizio civile volontario svolto entro tale lasso temporale deve essere accreditato in ARPA con il codice 361 utilizzando le modalità di accredito del servizio militare obbligatorio/obiezione di coscienza sulla base delle risultanze di cui al predetto certificato rilasciato dal Fondo Nazionale per il Servizio Civile ovvero dalle Regioni a Statuto Speciale e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.";
Visto l'Art. 6 c. 1 e 2 legge 230/98:
1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.
2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva;
Visto l' Art. 10 legge 64/2001: (Benefici culturali e professionali).
1. Per il periodo di cui all'articolo 4, ai cittadini che prestano il servizio civile a qualsiasi titolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1998, n. 230.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione sono determinati i crediti formativi, per i cittadini che prestano il servizio civile o il servizio militare di leva ((o attivita' di volontariato in enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale per un numero di ore regolarmente certificate)), rilevanti, nell'ambito dell'istruzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.
3.Le Universita' degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attivita' formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi;
si chiede se effettivamente il servizio civile volontario, svolto fino al 31/12/2005, non può essere valutato utile ai fini della ricostruzione di carriera.
RISPOSTA
Ai fini della carriera l’unica normativa, oltre quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 485 (per i docenti) e dal 3°comma dell’art. 569 (per il personale <ATA) del Decreto legislativo 16/04/1994 n. 297, che consente la valutazione del servizio militare è l’art. 20 della legge 24/12/1986 n. 958 che testualmente recita” il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.
Il Ministero con la Circolare prot. 29 del 8/1/1996 ha impartito le modalità per la valutazione del servizio militare di leva o del servizio sostitutivo del servizio militare di leva.
La normativa ed i messaggi dell’INPS citati nel quesito che si riscontra riguardano i benefici previdenziali che equiparano il servizio civile volontario al servizio militare di leva.
Tanto premesso l’osservazione della Ragioneria Territoriale dello Stato pare essere corretta in quanto non ci sono i presupposti normativi per valutare il servizio civile volontario ai fini della ricostruzione della carriera.