L'art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007 prevede la possibilità di concedere l'aspettativa per famiglia al personale a tempo indeterminato. Cosa significano le locuzioni “per un anno scolastico” e “diversa attività lavorativa”? E’ possibile reiterare il periodo di aspettativa?

L’art.  18,  comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione  di un periodo di aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno  scolastico  al  dipendente  della  scuola  a  tempo indeterminato che volesse  realizzare  l’esperienza  di una  diversa  attività  lavorativa o superare  un  periodo  di  prova.  Tale esperienza può essere effettuata in ambito pubblico o privato. 
Gli  artt.  36  e  59  del  su  citato  contratto,  invece, disciplinano la possibilità   per   il  personale  docente  ed  ATA  di  accettare,  sempre nell’ambito  del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata  non  inferiore  ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre. 
Ne  consegue  che diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dei  due  articoli,  e  che  solo  per  l’art.  18,  comma  3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.