L'art. 18, comma 3, del CCNL del 29.11.2007 prevede la possibilità di concedere l'aspettativa per famiglia al personale a tempo indeterminato. Cosa significano le locuzioni “per un anno scolastico” e “diversa attività lavorativa”? E’ possibile reiterare il periodo di aspettativa?
L’art. 18, comma 3 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola prevede la concessione di un periodo di aspettativa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico al dipendente della scuola a tempo indeterminato che volesse realizzare l’esperienza di una diversa attività lavorativa o superare un periodo di prova. Tale esperienza può essere effettuata in ambito pubblico o privato.
Gli artt. 36 e 59 del su citato contratto, invece, disciplinano la possibilità per il personale docente ed ATA di accettare, sempre nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno scolastico, mantenendo, senza assegni la titolarità di sede per un periodo complessivo di anni tre.
Ne consegue che diversa è la species del genus aspettativa di riferimento dei due articoli, e che solo per l’art. 18, comma 3, il periodo è circoscritto ad un anno scolastico.