In via preliminare si rappresenta che il CCNL Comparto Funzioni Centrali detta una puntuale disciplina in ordine ai limiti entro i quali i permessi per il diritto allo studio in favore dei dipendenti possano essere riconosciuti. In particolare, il beneficio consiste nel diritto a fruire di un massimo di 150 ore annue individuali di permesso retribuito e può essere riconosciuto ad un numero di lavoratori pari al 3% del personale in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, arrotondato all’unità superiore.
Ciò detto, l’arrotondamento all’unità superiore non deve essere riferito al valore percentuale (dal 3% al 4%, ad esempio) ma all’unità del personale che potrebbe usufruire di detti permessi (da 10,6 a 11 lavoratori). Nel caso di enti di piccole dimensioni, quindi, se in applicazione di detto principio il risultato aritmetico dovesse portare ad un valore decimale di poco superiore allo 0 (ad esempio 0,2) il beneficio in parola potrà essere riconosciuto ad un solo lavoratore.
Riassumendo, l’applicazione della regola in questione deve limitare il beneficio alla quota predefinita del 3% del personale in servizio ma, allo stesso tempo, non può comprimere oltremodo il diritto allo studio, soprattutto in ambiti in cui il numero dei dipendenti è particolarmente contenuto. Per tale motivo le parti hanno introdotto l’arrotondamento all’unità superiore, così da assicurare che almeno uno dei dipendenti dell’Amministrazione possa fruire dei permessi in esame.