Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato nr.3250 del 2024, si chiede se sia possibile sottoporre agli studenti che provengono da altre scuole o altri indirizzi agli esami integrativi.
Grazie
Risposta
Gli esami integrativi, di cui agli artt. 192 e 193 del D.L.gs. 16.04.1994, n. 297, hanno trovato disciplina nel D.M. n. 5 dell'8 febbraio 2021 che ha ribadito la obbligatorietà degli esami integrativi. il riferimento, in particolare è contenuto nell'art.4 di detto decreto.
Gli esami integrativi sono disciplinati, anche per quanto riguarda le prove da sostenere dall’ordinanza emanata annualmente per gli scrutini ed esami.
Gli esami integrativi, di cui all’articolo 192, comma 2, del citato D.L.gs. 16.04.1994, n. 297 si svolgono in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
Gli alunni ed i candidati promossi in sede di scrutinio finale o di esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono sostenere esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo su materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza, in un’apposita sessione speciale e con le modalità di cui all’annuale Ordinanza che regola gli scrutini e gli esami.
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l’idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
I candidati esterni che non hanno conseguito l’idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
Gli alunni soggetti all’obbligo scolastico, promossi al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono gli esami integrativi di cui all’art.192 del D.L.gs. n.297/94, ma possono essere iscritti a tale classe solo previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi, da realizzarsi all’inizio dell’anno scolastico successivo.
Negli istituti professionali gli esami integrativi sono previsti solo per la frequenza di classi dei corsi di qualifica (classi prime e classi seconde); in tal caso per l’ammissione agli esami integrativi si prescinde dal possesso del requisito dell’attività lavorativa.
I candidati, invece, già in possesso di diploma di qualifica o di promozione a una classe intermedia di un corso di qualifica, che intendono proseguire gli studi in altro corso di qualifica, devono sostenere esami integrativi su materie o parti di materie non seguite nel corso di provenienza.
Nei Licei artistici e negli Istituti d’arte è ammesso il passaggio da una sezione all’altra sostenendo prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.
Sul tema è intervenuta la Sezione VII del Consiglio di Stato con la sentenza 9 aprile 2024, n. 3250 che ne ha colto tutta la centralità al fine di “promuovere la dinamicità e duttilità [del sistema di istruzione e formazione, n.d.r.], nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado […] in una fase, quella adolescenziale, nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale”.
Quanto sopra premesso nello specifico della richiesta l'intervento del Consiglio di stato con la sentenza del 9 aprile 2024 n. 3250 si è incentrato sull'art.4 di detto decreto relativamente alla parte in cui ha previsto l’obbligo di partecipare a un esame integrativo per gli studenti che vogliano ottenere il passaggio a una classe corrispondente di altro percorso, indirizzo, articolazione o opzione di scuola secondaria di secondo grado.
Il Consiglio di Stato ha precisato che, in linea di principio, gli esami scolastici, in attuazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 33 della Costituzione, devono essere sempre previsti da una legge. A tale proposito il consiglio di Stato ha rilevato come l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 192 del D.lgs. n. 297/1994 ha fatto venir meno il fondamento giuridico della obbligatorietà degli esami integrativi. Tutto ciò unito alla previsione originariamente contenuta nel comma 6 dell’articolo 4 del D.lgs. n. 226/2005, fa emergere la volontà del legislatore di offrire allo studente la possibilità di modificare la scelta del percorso intrapreso, “nella convinzione che, nella fase di crescita, le aspirazioni ed attitudini del discente possano mutare o meglio precisarsi” senza che esse debbano incontrare rallentamenti o addirittura ostacoli nella presenza di esami integrativi obbligatori
Il Consiglio di Stato prosegue affermando che il venir meno della obbligatorietà degli esami integrativi non dà luogo ad alcun vuoto normativo, né lascia l’alunno “solo in questa delicata fase”. Spetta alle istituzioni scolastiche infatti, in forza del disposto dell’articolo 4, comma 6 del DPR n. 275/1999, calibrare e modulare opportunamente le iniziative da attuarsi sia per il riconoscimento dei crediti che per il recupero dei debiti scolastici, “avuto riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento” e “tenuto conto della necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di studio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro”. È alle istituzioni scolastiche, in altri termini, che l’ordinamento attribuisce “un ruolo decisivo nell’orientare il giovane, oltre che nel valutarne attitudini e capacità nell’affrontare il nuovo ciclo formativo, individuando – a seconda del contesto disciplinare e degli altri specifici elementi – le modalità ritenute di volta in volta più idonee ad accompagnare detto passaggio. Queste modalità consisteranno, a titolo esemplificativo, in lezioni integrative, interventi di sostegno, in diverse tipologie di verifiche disposte al fine di sondarne attitudini, ma anche la fermezza di volontà nell’intraprendere il nuovo percorso. Interventi e misure che, soprattutto, potranno essere poste in essere lungo un ampio arco temporale, eventualmente modulabile, e non rimanere astrette in un unico e decisivo momento, rappresentato da una breve prova d’esame, che potrebbe essere fonte di stress e comunque dall’esito non prevedibile”.
E' una sentenza quella in riferimento protesa alla valorizzazione dell'autonomia didattica che assegna alle istituzioni scolastiche la competenza in materia di passaggi tra indirizzi di studio diversi – in accordo con il D.P.R. n. 275/1999 e con il D.lgs. n. 226/2005 – ovvero il successo formativo dello studente. Così si esprime il consiglio di stato al fine di “promuovere la dinamicità e duttilità [del sistema di istruzione e formazione, n.d.r.], nell’intento di evitare la cristallizzazione delle scelte fatte dallo studente al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado […] in una fase, quella adolescenziale, nella quale è altamente verosimile che egli non abbia ancora raggiunto piena maturità ed adeguata consapevolezza culturale”.
In conclusione sarebbe opportuno un intervento del Ministero per dirimere tutti i dubbi e incertezze interpretative.