ln seguito alla circolare del Ministero n. 5274 del 11/07/2024, si prevede la consegna dei telefoni cellulari (nonché di smartwatch ed altri dispositivi similari, con connessione alla rete) di ogni studente all’inizio delle lezioni della mattinata, la loro conservazione in luogo e contenitore sicuro, e la successiva restituzione ai proprietari a conclusione delle lezioni della giornata.
Dal punto di vista normativo, come si inquadra questa soluzione? Di quali responsabilità la scuola può essere chiamata a rispondere?
Grazie.

Risposta

La scuola in questo caso risponde degli obblighi e delle responsabilità prescritte dal codice civile in materia di contratto di deposito, trattandosi in questo caso di una fattispecie che deriva dagli obblighi in capo all’istituzione scolastica derivanti dall’iscrizione dell’alunno. In tal senso, l’adeguamento dei regolamenti interni alle nuove disposizioni del Ministero che prescrivono un’inibizione più estesa circa l’utilizzo di tali strumenti, fan sì che l’impedimento della restituzione del cellulare su semplice richiesta dello studente non possa avvenire in quanto condizionato dall’esercizio del potere disciplinare. Quindi è condizionato il diritto prescritto dall’art. 1711 c.c. per cui “il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell'interesse del depositante. anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa”.

Tuttavia la scuola, in quanto soggetto custode, è responsabile se, a causa della violazione dei propri obblighi, la restituzione del bene a favore del depositante non possa avere luogo. Per la giurisprudenza, «nel caso di perdita della cosa data in deposito, il depositario, per liberarsi dall'obbligo di risarcimento del danno, deve provare che l'evento era imprevedibile o inevitabile o estraneo al comportamento da lui tenuto nell'esecuzione del contratto; atteso che primo presupposto per la liberazione del contraente inadempiente dalla colpa presunta è la non imputabilità allo stesso della causa dell'inadempimento e solo dopo che il debitore abbia provato la causa concreta dell'inadempimento si può passare alla valutazione della diligenza da lui prestata. Ne consegue che ove il depositario non abbia fornito la prova che la perdita della cosa si è verificata in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, resta superflua la valutazione della diligenza prestata da lui, non essendo essa sola sufficiente per la liberazione del depositario dall'obbligo del risarcimento del danno».

Pertanto, il depositario è gravato dell’onere di provare la concreta causa impeditiva dell’adempimento e, a valle, di dimostrare che essa non gli sia imputabile. Non basterebbe, invece, la prova di aver agito con diligenza, se non si fosse a monte provato quale sia stata in concreto la causa dell’inadempimento e non si fosse altresì dimostrato che tale causa integri gli estremi del fatto liberatorio. Liberatori sono il caso fortuito e la forza maggiore, figure dagli incerti confini, ma nelle quali si fa rientrare senz’altro il fatto del terzo che si caratterizzi come insuperabile e invincibile alla stregua della normale diligenza; in particolare, le rapine attuate con violenza sono da includere tra le ipotesi di forza maggiore liberatoria per il debitore, mentre non lo sono i casi di furto semplice.

Per stabilire se il concreto evento sia da ascrivere all’area del caso fortuito e della forza maggiore (ossia se l’impossibilità sia dipesa da un evento imprevedibile e inevitabile), occorre valutare quali cautele il depositario abbia effettivamente adottato: e tale esame deve tenere conto di molte variabili non facilmente sistematizzabili; così, in giurisprudenza, si è affermato che l’adozione di cautele preventive onerose non può essere pretesa, laddove il depositario abbia un “giro d’affari” che non le giustifichi.

Ciò detto assumono particolare interesse le considerazioni sull’impianto organizzativo che la scuola vorrà adottare per la salvaguardia e la prudente custodia di tali beni mobili di significato valore economico.

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