Quale scenario giurisprudenziale si configura per l'istituzione scolastica che decide di applicare le misure previste da un PDP per alunno con BES non certificato, nonostante uno dei due genitori separati abbia manifestato dissenso e non lo abbia firmato?
Risposta
Il d. lgs. n. 149/2022 ha infatti riformulato gli artt. 316 e 337-ter c.c. I testi così riformulati sono entrati in vigore il 30 giugno 2023. Essi recepiscono comunque un’interpretazione consolidata, sulla cui base solo le decisioni di maggiore interesse per l’istruzione e l’educazione dei figli devono essere assunte di comune accordo dai genitori anche in caso di affido esclusivo a uno solo di essi. Tutte le altre possono essere assunte disgiuntamente dai genitori e dunque non è necessario il consenso di entrambi.
Soccorre in questo senso anche la Nota MIUR prot. n. 5336 del 2 settembre 2015, secondo cui:
“[…] per quanto concerne la responsabilità genitoriale e le questioni afferenti all’ambito educativo del minore l’attuale assetto normativo prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all’educazione ed all’istruzione. Tale regola trova eccezione per alcuni casi specifici secondo quanto di seguito precisati:
• Figli nati fuori dal matrimonio
• Lontananza, incapacità o altro impedimento
• Affidamento esclusivo
In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunque adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.).
Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all’educazione ed all’istruzione.”
In particolare, si ritiene che le questioni di maggiore interesse per l’istruzione e l’educazione dei figli che richiedono il consenso di entrambi i genitori siano riconducibili a: iscrizione/nulla osta; scelta dell’istruzione parentale o dell’istruzione domiciliare; sottoscrizione del PEI/PDP; scelta se avvalersi dell’IRC ovvero dell’attività alternativa all’IRC; scelta se avvalersi dello sportello psicologico (poiché assimilabile a trattamento sanitario).
Alla luce di un simile quadro, la citata nota ministeriale suggerisce, “laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l’alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, di inserire nella modulistica la seguente frase:
“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”.
In ogni caso la scuola anche in caso di rifiuto della famiglia di firmare il PDP del figlio, la scuola esercita comunque il diritto-dovere di personalizzare l’azione didattica, poiché lo prevede esplicitamente la Legge 53/2003, quando parla di Piani di Studio Personalizzati e nei casi previsti dalla 8 del 6 marzo 2013 e dalla CM 2563/2013.
L’eventuale non condivisione da parte dei genitori della stesura del PDP non esime i docenti dal farsi carico delle difficoltà dell’alunno e dall’attivare un percorso personalizzato non formalizzato, che rientra in una normale azione didattica e non richiede l’acquisizione di un’autorizzazione ufficiale da parte della famiglia.