La gestione fiscale dei collaboratori liberi professionisti coinvolti nell'attività d'insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

Maria Rosaria Tosiani, Direttore Amministrativo

In questo periodo dell’anno le segreterie scolastiche si trovano a chiudere le attività ed i progetti relativi all’anno scolastico. Tra questi particolare attenzione riveste la liquidazione dei compensi agli esperti esterni per le prestazioni offerte per l’arricchimento dell’offerta formativa. A seguire proponiamo una serie di casi pratici di liquidazione.

Gli adempimenti fiscali e previdenziali sugli incarichi agli esperti esterni

Dal punto di vista civilistico tutti i contratti stipulati con esperti esterni sono da considerare contratti di prestazione d’opera intellettuale ex art.2229 C.C., come meglio chiarito sopra, dal punto di vista fiscale e previdenziale invece i contratti con gli esperti esterni possono essere inquadrati nelle due seguenti fattispecie.

Difatti, le ipotesi più comuni indicati dalla normativa fiscale e contributiva portano alle seguenti tipologie contrattuali:

  • contratti di lavoro autonomo professionale;
  • contratti di lavoro autonomo occasionale.

Il contratto di lavoro autonomo professionale determinazione del reddito da lavoro autonomo abituale

Dal punto di vista fiscale l’art. 53 del DPR n. 917/86 (TUIR) afferma che: “sono redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni, cioè dall’esercizio di una professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività artistiche, intellettuali e di servizi diverse da quelle di impresa, elencate all’articolo 2195 del codice civile“

In pratica sono soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo i professionisti iscritti ad albi professionali come gli avvocati, i commercialisti, gli architetti, gli ingegneri, i geometri ecc. che esercitato abitualmente e professionalmente la professione. Allo stesso modo generano Redditi da Lavoro Autonomo anche i professionisti non iscritti ad un albo o ruolo professionale: ad esempio i consulenti informatici, gli amministratori di condominio, etc.

Pertanto, sulla base delle definizione sopra indicata, è possibile schematizzare che per individuare l’esercente arte o professione abituale è necessario individuare le seguenti caratteristiche:

  • Abitualità, ovvero svolgimento dell’attività in maniera stabile, sistematica e programmatica (l’assenza di abitualità da origine al reddito da lavoro autonomo occasionale);
  • Non esclusività, nel senso che il soggetto può svolgere contemporaneamente anche altre attività;
  • Professionalità, ovvero il porre in essere una serie di atti coordinati e diretti alla realizzazione di un identico scopo.

Il principio di cassa prevede che concorrano alla formazione del reddito imponibile IRPEF soltanto i compensi percepiti (ovvero incassati), e le spese sostenute (pagate). Questo per ogni diverso periodo di imposta. In pratica, rappresentano ricavi solamente i compensi professionali incassati nell’anno e non anche quelli relativi a prestazioni svolte, ma non ultimate. In questo caso, la prestazione non incassata non costituisce reddito. Lo costituirà solo nel periodo di imposta in cui il credito viene incassato dal professionista. Allo stesso modo sono costi dell’esercizio soltanto quelli effettivamente pagati nell’anno dal professionista.

Tuttavia ci sono alcuni professionisti che determinano il proprio reddito con il regime forfettario ovvero un regime contabile più semplice nel quale può essere collocato il professionista. 

 Per accedere al regime forfettario, è innanzitutto necessario essere liberi professionisti (persone fisiche) dotati di partita IVA, oppure ditte individuali. Sono incluse in questa classificazione anche le imprese familiari, mentre non rientrano le società di persone o di capitali, né le associazioni di professionisti.

 Quello che abbiamo appena enunciato è chiamato "criterio selettivo soggettivo", in quanto ha a che vedere con il soggetto richiedente. Esistono, poi, un paio di "criteri selettivi oggettivi", riguardanti cioè l'impresa oggetto di contabilità. Si tratta del limite di fatturato e del limite di spesa.

 Genericamente, si parla di limite di fatturato ma, in realtà, è più corretto parlare di un limite sui ricavi e sui compensi. Infatti, per accedere al regime forfettario, questi due non devono essere maggiori di 85.000 euro all'anno.

Veniamo ora al succo del discorso sul regime forfettario, ossia le agevolazioni fiscali: quanto paga di tasse il professionista iscritto al forfettario?

  • È esente dal pagamento di IRPEF, IRAP e delle addizionali locali. Al posto di queste tasse, viene versata un'imposta sostitutiva tra il 5 e il 10% del reddito. Nello specifico, il 5% sul reddito vale per i primi 5 anni dall'apertura della partita IVA per alcuni codici ATECO, mentre è sempre del 15% per tutti gli altri codici. 
  • L'aliquota è applicata su un reddito calcolato a forfait - da cui il nome di regime "forfettario".

Grazie al privilegio della contabilità enormemente semplificata, il professionista iscritto al regime forfettario non ha l'obbligo di particolari scritture contabil di registrare corrispettivi o fatture.

Per quanto riguarda la compilazione delle fatture:

  • in fattura, non deve essere addebitata l'IVA ai clienti e non viene detratta l'IVA sugli acquisti;
  • le fatture devono essere numerate e conservate.

Gli adempimenti del libero professionista

A) L'Imposta sul valore aggiunto

L’iscrizione del professionista in albi, elenchi, ruoli o registri rappresenta un requisito indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale. Come detto, un professionista iscritto ad un albo professionale può esercitare la sua attività solo in modo professionale, quindi, solo con partita Iva.

La legislazione fiscale italiana prevede l’obbligo di aprire la partita Iva quando si svolge in maniera abituale, anche se non esclusiva, un’attività di lavoro autonomo, arte o professione (Dpr 633/72).

Dal momento in cui si apre la partita Iva si è tenuti ad una serie di adempimenti contabili e fiscali: emissione fatture, registro delle fatture emesse su apposito registro (registro delle fatture emesse e registro degli acquisti), alla liquidazione trimestrale e/o mensile dell’Iva, nonché alla relativa liquidazione annuale ad eccezione del professionista forfettario.

B) Il rilascio di fatture/ricevute

Il professionista deve emettere regolare fattura, soggetta ad I.V.A. (Art. 1 e 5 del D.P.R. n. 633/1972.

Sul professionista in regime ordinario non si applica lo split payment.

Se il professionista è in regime forfettario emetterà fattura senza addebito dell’Iva.

Le fatture dei professionisti in regime forfettario dovranno contenere i seguenti dati:

  • nome e cognome di chi effettua la prestazione e relativa partita IVA;
  • dati del cliente;
  • data e numero della fattura
  • importo del compenso;
  • importo degli eventuali contributi previdenziali dovuti a titolo di rivalsa dal cliente;
  • dichiarazione che la prestazione è esclusa dall’IVA in quanto soggetta ad imposta sostitutiva.

In riferimento a quest’ultimo punto la dicitura da riportare in caso di imprese dovrà essere la seguente: “Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni”.

A questa dicitura, poi, i professionisti e i lavoratori autonomi dovranno aggiungere la dichiarazione che la prestazione è esclusa anche dalla ritenuta d’acconto, per cui la dicitura completa da apporre in fattura sarà la seguente:

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni. Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d’acconto ai sensi dell’articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014”.

C) L'Imposta di bollo

Per i professionisti in regime forfettario trattandosi di operazioni escluse dall’IVA, comunque, sulle fatture da consegnare al cliente è necessario applicare il bollo di 2,00 euro in tutti i casi in cui la prestazione è di importo superiore a 77,47 euro. In questo caso dovrà essere aggiunta la dicitura:

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull’originale per importi maggiori di 77,47 euro”.

Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo, questo varia a seconda che la fattura sia cartacea o elettronica (nell’ipotesi di contribuente forfettario infatti non vi è l’obbligo di emettere fattura elettronica). L’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture cartacee, ormai emesse da pochi contribuenti, avviene tramite l’apposizione del contrassegno autoadesivo – in generale applicato sulle fatture rilasciate al committente - rilasciato, telematicamente, da intermediario convenzionato con l’Agenzia delle entrate (art. 3 del DPR 642/1972).

D) La previdenza

Da un punto di vista previdenziale i professionisti si dividono in due categorie:

1. Professionisti con una propria Cassa di previdenza di categoria;

2. Professionisti privi di una Cassa di previdenza, obbligati all’iscrizione presso la Gestione separata INPS, come previsto dall’art. 21 c.25, Legge n.335/1995.

Per i lavoratori autonomi appartenenti alla prima categoria, le Casse di previdenza prevedono, tendenzialmente, i seguenti tipi di contributo da versare alle casse professionali:

  • contributo soggettivo;
  • contributo obbligatorio;
  • contributo integrativo;
  • contributo di maternità.

Il contributo integrativo è rappresentato da una maggiorazione solitamente pari al 4%, per il quale è previsto l’obbligo di rivalsa nei confronti del committente.

Ai sensi dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/95, sono tenuti a iscriversi in tale Gestione, a prescindere dall’ammontare del reddito, i soggetti cosiddetti “scoperti”, e cioè coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo abituale non regolamentata e per la quale non opera una Cassa di previdenza di categoria.

Si possono, pertanto, verificare i seguenti casi:

1. Professionisti senza albo o elenco e senza cassa. Il professionista sono obbligati all’iscrizione presso la gestione separata INPS ed ha facoltà di addebitare ai propri committenti una percentuale del contributo previdenziale nella misura del 4% dei compensi lordi.

2. Professionisti iscritti in albi o elenchi e con cassa di previdenza. iscritti agli albi non sono iscritti alla rispettiva cassa previdenziale, hanno l’obbligo del versamento del contributo integrativo del 2 ovvero del 4% a seconda della Cassa di previdenza (assoggettato ad IVA).

3. Professionisti con albo e Cassa di previdenza ma non iscritti a quest’ultima. Questi ultimi addebitano in fattura sia il 4% dell’Inps che il 2-4% della cassa

Il contratto di lavoro autonomo occasionale

Si definisce lavoratore autonomo occasionale il soggetto che si obbliga a compiere un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, senza alcun coordinamento con il committente e senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.

Pertanto, i caratteri peculiari del lavoro autonomo occasionale sono:

1. assenza di coordinamento con l’attività del committente;

2. mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale;

3. carattere episodico dell’attività;

4. completa autonomia del lavoratore circa il tempo e il modo della prestazione.

A) Reddito da lavoro autonomo occasionale

Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale, che sono produttive di redditi diversi, ex art. 67, co. 1, lett. l del TUIR;

Per cui per parlare di attività di lavoro autonomo occasionale è necessario:

  • Che l’attività non deve essere svolta in modo professionale;
  • Che l’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica;
  • Non deve esserci coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).
  • È un’attività di tipo temporanea, e non assume il carattere di abitualità e professionalità.

I redditi da lavoro autonomo (anche quelli derivanti da attività occasionali), si determinano, secondo quanto disciplinato dall’articolo 71, comma 2, del TUIR. In pratica, il calcolo è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione. Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti dalle attività occasionali devono essere indicati:

  • Nel quadro D del MODELLO 730 oppure,
  • Nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche.

Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è opportuno indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita. In questo modo il reddito percepito sconterà la tassazione IRPEF, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).

B) Imposta sul valore aggiunto (iva)

Le prestazioni occasionali sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del DPR 633/73 per assenza del requisito soggettivo ma solo a determinate condizioni:

  • L’attività non deve essere svolta in modo professionale;
  • L’attività deve essere occasionale, quindi del tutto episodica;

Non deve esserci coordinazione del lavoro ed impiego di mezzi (non deve trattarsi di attività di impresa).

C) Rilascio di fatture/ricevute

EMISSIONE DELLA RICEVUTA NON FISCALE PER LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il soggetto che fa la prestazione di lavoro autonomo occasionale è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta “non fiscale”. L’emissione della ricevuta è obbligatoria nei confronti della Pubblica amministrazione e assume la funzione di “quietanza di pagamento”, quindi la sua emissione certifica l’avvenuto pagamento della prestazione. E deve riportare i seguenti elementi obbligatori:

I dati anagrafici del prestatore;

I dati anagrafici del committente;

La data di emissione e il numero progressivo d’ordine della ricevuta;

Il corrispettivo lordo concordato della tua prestazione lavorativa;

L’eventuale ritenuta d’acconto (pari al 20% del compenso lordo). Questo solo se il committente è un “sostituto d’imposta“;

L’importo netto corrisposto dal committente.

D) Imposta di bollo

La ricevuta rilasciata dal professionista occasionale ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta. E allo stesso tempo rappresenta strumento utile al contribuente per rendicontare i propri compensi percepiti, per la predisposizione della propria dichiarazione dei redditi. Altro elemento indispensabile per la corretta compilazione della ricevuta è l’apposizione della marca da bollo. Trattandosi di una ricevutanon fiscale“, il legislatore ha previsto l’apposizione sulla ricevuta di una marca da bollo da 2,00 euro. Questo nel caso in cui l’importo della prestazione superi la soglia di 77,47 euro. La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta. Altrimenti s’incorrerà in sanzione. L’importo della marca da bollo può essere chiesto a rimborso al committente della prestazione ovvero a carico del beneficiario dipende da cosa stabilito contrattualmente. Sotto il profilo civilistico va rilevato, infatti, che il creditore che riceve un pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza (art. 1199 c.c.).

Dal punto di vista fiscale a norma dell’art. 22 del DPR 642/72 sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta (e delle relative sanzioni) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo o li enunciano o li allegano ad atti e documenti. Chi riceve un atto irregolare (e non ha partecipato alla sua formazione) si libera da ogni responsabilità presentando l’atto all’Ufficio delle Entrate e pagando l’imposta entro 15 giorni dal ricevimento. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti del trasgressore.

D) Previdenza

Qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000 euro vi è l’obbligo di iscrizione alla c.d gestione separata INPS.

Le tipologie di fatture che i liberi professionisti titolari di partita Iva possono emettere per l’attività esercitata, variano a seconda che abbiano o meno una Cassa di previdenza, siano iscritti all’albo professionale, siano o meno anche lavoratori dipendenti esonerati dal versamento del contributo soggettivo alla Cassa nazionale di categoria. In particolare, alcuni esempi disponibili sulla rivista Dirigere la scuola n.7-2025, fai il tuo abbonamento per leggerla in formato digitale e cartaceo su: https://www.rivisteonline.euroedizioni.it/