Le supplenze brevi e saltuarie assicurano la continuità del servizio educativo di istruzione e formazione anche in caso di assenza del docente titolare, costituendo strumento di garanzia del diritto allo studio costituzionalmente tutelato. Purtuttavia, rappresentano anche un fenomeno di rilevante impatto sulla organizzazione e gestione del sistema scolastico. Con la Nota N. 8446 del 3 dicembre 2024 il Ministero ha comunicato le "Misure per il monitoraggio dei contratti per supplenza brevi e saltuarie – indicazioni operative per le Istituzioni scolastiche"  

Norme e procedure vigenti. Sintesi

  • Il conferimento delle supplenze brevi è disciplinato dall’articolo 13 dell’OM n. 88 del 2024, che richiama tutte le principali fonti, primarie, secondarie e amministrative, di riferimento;
  • Il D.P.C.M. del 31 agosto 2016 disciplina le modalità di pagamento delle somme spettanti al personale supplente breve e saltuario.

a) Personale docente - Le supplenze brevi devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica1, anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee, ivi compresi gli spazi consentiti di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, in funzione della garanzia del diritto allo studio e dell’obiettivo del contenimento della spesa sopra richiamati; non sono conferibili per il primo giorno di assenza del docente titolare, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, circostanze che ove ricorrano dovranno essere debitamente motivate2; di norma può essere effettuata la sostituzione del docente assente fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza3; in caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell’ambito dell’orario di servizio contrattualmente previsto4 e ferma restando la continuità dell’offerta formativa deliberata nel PTOF, nonché l’articolo 43 comma 11 del CCNL 19/21.

b) Personale ATA - Rispetto dei criteri e principi generali dettati dall’articolo 6 del D.M. 13 dicembre 2000, n. 430; Divieto di sostituzione nei seguenti casi5: a) personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le Istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti; b) personale appartenente al profilo di assistente tecnico; c) personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. Per il personale indicato alle lettere a) e b) i rispettivi divieti sono stati parzialmente derogati dall’articolo 1, comma 602, della legge 27.12.2017, n. 205, con il quale si prevede che le Istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell’articolo 1, comma 78, della legge n. 662 del 1996, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza.

Al fine di monitorare i livelli di spesa di ciascuna istituzione scolastica risulta rilevante per il dirigente scolastico disporre di elementi utili che consentano di seguire l’andamento del fenomeno delle supplenze brevi e saltuarie. Pertanto, il Ministero è impegnato nello sviluppo di un sistema da mettere a disposizione di tutti i dirigenti scolastici che consenta loro di monitorare la spesa autorizzata dalla scuola per tali contratti, del suo trend con riferimento a specifici parametri (ad esempio, il livello medio dei contratti stipulati per territorio di riferimento/per tipologia di scuola/per tipologia di personale), nonché le tempistiche previste dalle disposizioni contenute dal D.P.C.M. 31 Agosto 2016.