In questi giorni si stanno vedendo i risultati della nuova procedura di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2024-2025 2025-2026 di cui l'ordinanza ministeriale n.88 dello scorso 16 maggio 2024 dispone le misure: USR e scuole stanno pubblicando sui loro siti internet i dettagli specifici sui posti disponibi, permettendo ai docenti in possesso di abilitazione per i posti comuni o di specializzazione per i posti di sostegno, di candidarsi come supplenti, ovviamente in assenza di un contratto a tempo determinato già firmato. L'ordinanza sostituisce con il nuovo sistema di interpelli, le vecchie istanze informali di messa a disposizione. Le finalità sono le stesse, così come gli obiettivi, ma cambiano le modalità di reclutamento: non più candidature spontanee e chiamate dirette, ma inoltri di candidature e pubblicazioni di graduatorie.
Infatti, la scuola è tenuta a stilare delle graduatorie in caso di plurime richieste di supplenza ed è obbligata, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dall’art. 1, co. 145, legge 27 dicembre 2019, n. 160), a rispettare i dati relativi agli avvisi, ai criteri, alle modalità ed all'esito della selezione.
In particolare, nell'ambito della procedura di assegnazione delle supplenze, si rimanda alla lettura dell'art. 13, comma 23, che sintetizza la procedura informativa di consultazione delle proprie graduatorie:
Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti ai sensi della presente procedura e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè:
a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d’orario di cui all’articolo 12, comma 12, della presente ordinanza;
b) totalmente inoccupati.
L’utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell’aspirante.
Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore.
Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 9, 10 e 16, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all’ordine di graduatoria di cui al successivo comma 5, lettera a), e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.