In riferimento all'articolo precedentemente scritto riguardo il Sostegno didattico agli alunni con disabilità, ricordiamo alcuni articoli fondamentali modificati dal Decreto legge 71/2024:

L’articolo 6 prevede, in via straordinaria e transitoria, norme per il
potenziamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico
agli alunni con disabilità. Nello specifico, il comma 1, per far fronte alla carenza
di docenti specializzati sul sostegno, interviene introducendo, sino al 31 dicembre
2025, in aggiunta all’offerta formativa delle università, una nuova offerta
formativa di specializzazione sul sostegno, erogata da INDIRE, e dedicata, in
base al comma 2, a coloro che abbiano prestato servizio su posto di sostegno per
almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
Al fine dell’attivazione di tali percorsi, il comma 3 prevede che il Ministro
dell’istruzione e del merito definisca, con proprio decreto, il profilo
professionale del docente specializzato, i contenuti dei crediti formativi dei
percorsi di formazione attivati, i requisiti e le modalità per l’attivazione dei
percorsi, i costi massimi (dei predetti percorsi), l’esame finale e la composizione
della relativa commissione esaminatrice. Il comma 4 stabilisce che il Ministero
dell’istruzione e del merito individui, ogni anno, sino al 31 dicembre 2025, il
fabbisogno di docenti specializzati per il sostegno didattico degli alunni con
disabilità. Il comma 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.

In particolare, il comma 1 stabilisce, in via straordinaria e transitoria, dei percorsi di specializzazione su sostegno in aggiunta a quelli già presenti. Questo grazie a INDIRE, l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa, ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e amministrativa regolamentare. Si ricorda poi che vi sono altri percorsi di specializzazione sul sostegno, in particolare i TFA che prevedono titolo di partecipazione al concorso per docenti su posti di sostegno, al superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didatti agli alunni con disabilità. Resta ferma la necessità di: 60 crediti formativi (universitari e accademici), almeno 300 ore di tirocinio in articolazioni specifiche: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Percorsi riservati a coloro che, aventi titolo di studio valido per l'insegnamento, hanno svolto negli ultimi cinque anni un servizio di tre anni su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi comprese le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni.

 Articolo 7

(Percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità per coloro che hanno superato un percorso
formativo sul sostegno all’estero, in attesa di riconoscimento)
L’articolo 7 - modificato nel corso dell’esame alla Camera -prevede, al comma
1, la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, attivati
dall’INDIRE o dalle università, autonomamente o in convenzione con l’INDIRE,
per coloro che: a) alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno
superato, presso una università estera legalmente accreditata nel Paese di
origine o altro organismo abilitato all’interno dello stesso, un percorso formativo
sul sostegno agli alunni con disabilità; e b) hanno pendente il procedimento di
riconoscimento di tale titolo di formazione ovvero hanno in essere un
contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione del procedimento di
riconoscimento. L’iscrizione è subordinata alla contestuale rinuncia a ogni
istanza di riconoscimento sul sostegno. Il comma 2 dispone poi che, con il
superamento di tali percorsi di formazione, si consegue un solo titolo di
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità,
relativo al grado di istruzione del percorso di formazione scelto. Il comma 2-bis –
inserito nel corso dell’esame alla Camera – dispone che la rinuncia all’istanza
di riconoscimento di cui al comma 1 dell’articolo in commento non ha effetto
sullo scioglimento della riserva prevista per aggiornamento, trasferimento e
nuovo inserimento in una graduatoria provinciale per le supplenze e per le correlate
graduatorie di istituto di seconda e terza fascia, né sulle procedure di
reclutamento dei docenti cui si accede con riserva di accertamento del titolo
estero, e non comporta la revoca degli incarichi già conferiti con contratto a tempo
indeterminato o determinato a coloro che sono ammessi al percorso formativo di
cui al precedente comma 1. Il comma 3 prevede, inoltre, che con decreto del
Ministro dell’istruzione e del merito, sono definiti i criteri di ammissibilità dei
percorsi formativi su sostegno didattico agli alunni con disabilità e i
corrispondenti requisiti di qualità, nonché i contenuti dei percorsi di cui
all’articolo in esame, riferiti ai diversi gradi di istruzione. Tale decreto definisce
altresì le ulteriori modalità di attuazione dei suddetti percorsi. Il comma 4
prevede una clausola di invarianza finanziaria degli oneri.
 
Sempre grazie ad INDIRE o alle università, c'è la possibilità di iscriversi a specifici percorsi di formazione, per coloro che abbiano superato presso una università estera legamente accreditata nel Paese di origine, secondo specifiche disposizioni che certificano il possesso di una formazione professionale acquisita in maniera prevalente nel territorio dell'UE e il contenzioso giurisdizionale per mancata conclusione entro i termini di legge del procedimento, un percorso formativo sul sostegno agli alunni con disabilità. Iscrivendosi devono presentare rinuncia a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno.
 
 Articolo 8
(Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo
determinato su posto di sostegno)
L’articolo 8 detta, al comma 1, misure finalizzate a garantire la continuità dei
docenti a tempo determinato su posto di sostegno, promuovendo i diritti degli
alunni con disabilità, e a favorire la serenità della relazione educativa. In
particolare, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del
dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell’ambito dell’attribuzione degli
incarichi di supplenza, al docente in possesso del titolo di specializzazione per
l’insegnamento agli alunni con disabilità può essere proposta la conferma, con
precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul
medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico. A tal
fine, il comma 2, modificato durante l’esame alla Camera, stabilisce che le
modalità di attuazione delle misure di cui all’articolo in esame sono definite con
il regolamento che disciplina il conferimento delle supplenze annuali e
temporanee. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui al periodo
precedente, per l'anno scolastico 2025/2026, le modalità di attuazione delle
misure di cui all’articolo in esame sono definite con decreto del Ministro
dell'istruzione e del merito.
 
L'articolo 8 garantisce i diritti degli studenti con disabilità e favorisce la serenità della relazione educativa con i docenti. Come sappiamo interviene sul famoso articolo 14 del d.lgs. n.66 del 2017, sostituendo al comma 3 il comma 3 bis, quindi: al fine di agevolare la continuitò educativa e didattica di cui al comma 1 del medesimo articolo, nel caso di richiesta da parte della famiglia e valutato da parte del dirigente scolastico l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato, al docente è concessa la conferma di contratto, sul medesimo posto di sostegno (se in possesso di titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità).
 
Comma 3 bis: Il comma 3-bis dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 66 del 2017, poi,
introdotto dalla disposizione in commento, prevede che la procedura di cui al
precedente comma 3 (così come modificato dalla disposizione in esame) si
applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:
a) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni con disabilità che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in
applicazione dell’articolo 4, comma 6-bis, della legge 124 del 1999 (che prevede
che, al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante
le supplenze, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e
classe di concorso e che una specifica graduatoria provinciale, finalizzata
all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in
possesso del titolo di specializzazione sul sostegno), avendo svolto tre annualità
di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi
dell’articolo 11, comma 14, della medesima legge (il quale prevede che il servizio
di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha
avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato
ininterrottamente dal 10 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale).b) docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli
alunni con disabilità che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto
individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior
punteggio nelle graduatorie di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
296 del 2006 (graduatorie ad esaurimento, c.d. GAE), o nelle graduatorie di cui
all’articolo 4, comma 6-bis, della legge n. 124 del 1999 (graduatorie provinciali
per le supplenze, c.d. GPS).
 
Articolo 9
(Disposizioni urgenti in materia di tutela dei diritti delle persone con
disabilità e di formazione dei docenti referenti per il sostegno)
L’articolo 9 – modificato nel corso dell’esame alla Camera - al comma 1, indica
quali siano i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di
sperimentazione della durata di dodici mesi, delle disposizioni relative alla
valutazione di base disciplinata dal recente decreto legislativo n. 62 del 2024, in
materia di disabilità. Il comma 2, come modificato dalla Camera, prevede che la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche in favore
delle persone con disabilità realizzi le attività di cui sopra avvalendosi di esperti,
nel numero massimo di 30, avvalendosi di Formez PA e stipulando protocolli di
intesa e convenzioni con i soggetti destinatari delle attività formative. Il comma
2-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, prevede il limite di spesa di 3
milioni di euro, per l’anno 2024, per le predette attività che non prevedono
l’avvalimento di esperti. Il comma 3, modificato nel corso dell’esame alla
Camera, prevede che gli incarichi attribuiti ai suddetti esperti, cessino il 31
dicembre 2024 (potendo essere prorogati non oltre il 31 dicembre 2025) e che
possano essere attribuiti incarichi di esperto anche a titolo gratuito
(nell’ambito del numero massimo di 30 esperti di cui sopra). Ai sensi del comma
4, anch’esso modificato dalla Camera, si prevede che gli incarichi (non a titolo
gratuito) sono retribuiti in misura commisurata agli obiettivi assegnati e,
comunque, nel limite massimo individuale di 20.000 euro e complessivo di
600.000 euro per l’anno 2024 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri
fiscali a carico dell’Amministrazione. Il comma 5, poi, dispone che, con
riferimento alle attività formative relative all’anno 2024, il Dipartimento per
le politiche in favore delle persone con disabilità, d’intesa con il Ministero della
salute e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvalendosi degli esperti,
della società o delle convenzioni e dei protocolli, si occupi di erogare
concretamente la formazione e di svolgere tutte le attività organizzative ad essa
accessorie. Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera,
prevede che all'attuazione delle disposizioni del precedente comma 5, si provveda
nel limite di spesa di 820.000 euro per l'anno 2024. Secondo il comma 6, per la
partecipazione alle attività formative non sono previsti alcun compenso, indennità,
emolumento, gettone né altre utilità comunque denominate e le eventuali spese di
viaggio, vitto e alloggio, sono riconosciute ai partecipanti alle attività formative
entro il limite di spesa di 1 milione di euro nel 2024. Il comma 7, poi – come
modificato dalla Camera - prevede che, per l’attuazione delle disposizioni
previste dai commi 2, 4, 5 e 6, sia autorizzata la spesa di euro 5,54 milioni per
l’anno 2024, disponendo la relativa copertura finanziaria. Il comma 7-bis -
introdotto nel corso dell’esame alla Camera - prevede che, con decreto del
Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di
disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, siano individuati i
66 criteri per l’accertamento della disabilità connessa ai disturbi dello spettro
autistico, al diabete di tipo 2 e alla sclerosi multipla. Il comma 7-ter, introdotto
anch’esso dalla Camera, differisce (dal 30 novembre 2024) al 30 novembre 2025
il termine per adottare il regolamento che provvede all'aggiornamento delle
definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile,
della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile. Il comma 7-
quater, introdotto nel corso dell’esame alla Camera, reca alcune modifiche
all’articolo 31, comma 2 (in materia di Fondo per l’implementazione dei progetti
di vita) e all’articolo 33, commi 3 e 4 (in materia di fase di sperimentazione della
valutazione) del decreto legislativo n. 62 del 2024, che reca disposizioni
concernenti la disabilità.
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